Anche la prostituzione entra nella tassazione ordinaria
Duecentomila euro è il reddito che i finanzieri del Gruppo di Massa Carrara hanno ricostruito grazie ad un’accurata attività di controllo del territorio e di analisi info-investigativa eseguita nei confronti di una escort che, per anni, ha esercitato la propria attività senza dichiarare un solo euro al fisco. Nel corso delle attività info-investigative sono emersi elementi indicativi dello svolgimento abituale dell’attività di prostituzione, attività che nel 2025 ha assunto particolare rilievo all’indomani dell’introduzione, attraverso l’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, di un vero e proprio riconoscimento, sotto il profilo fiscale, dell’attività svolta dalle sex worker che oggi consentono di inquadrare fiscalmente anche attività fino a ieri rimaste in una zona grigia, quali ad esempio i “Servizi di incontro ed eventi simili” , le attività di accompagnatori e accompagnatrici (escort), nonché la fornitura e l’organizzazione di servizi sessuali. Proprio l’inquadramento del nuovo codice ATECO, così come condiviso con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, ha reso possibile ai finanzieri richiedere l’attribuzione d’ufficio, a carico della escort, di una partita IVA e assoggettare a tassazione un’attività che genera reddito a tutti gli effetti, indipendentemente dal giudizio morale.
Le indagini hanno permesso di accertare che la persona traeva il proprio sostentamento esclusivamente dall’attività di escort, svolta anche tramite piattaforme online, dove pubblicizzava il proprio lavoro, percependo compensi per singola prestazione mediamente pari a circa 200 euro.
Sono stati quindi incrociati i dati bancari, movimenti di denaro e flussi di spesa incompatibili con i redditi ufficialmente dichiarati, arrivando a stimare introiti per oltre 200.000 euro in un arco temporale limitato. Un volume d’affari così come ricostruito dai finanzierei e condiviso dalla stessa escort, che comporterà versamenti di imposte per oltre 100.000 euro ai fini sia dell’IVA che dell’IRPEF.
L’attività ispettiva si fonda sul principio, ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026), secondo cui l’esercizio abituale e professionale dell’attività di prostituzione integra a tutti gli effetti una prestazione di servizi rilevante ai fini fiscali, soggetta agli obblighi dichiarativi e impositivi previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3 comma 1, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-268/99).Con i nuovi codici ATECO anche la prostituzione entra nel perimetro della tassazione ordinaria.
