Economia e Lavoro

Notifica della cartella esattoriale, per la prova basta la fotocopia

 

La quinta sezione della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024, ha nuovamente affrontato la questione afferente ai mezzi e alle modalità con cui l’Agente della Riscossione può provare in giudizio il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale.

La vicenda processuale
La Commissione tributaria regionale (Ctr) della Campania ha respinto le eccezioni del contribuente dirette a contestare l’efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall’Agente della Riscossione e attestante la notifica di una cartella esattoriale. In particolare, il collegio, riportandosi a pregressa giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta qualora non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni.

Avverso alla detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente eccependo la violazione dell’articolo 26 Dpr 602/73 attesa l’inidoneità probatoria della relata di notifica allegata in fotocopia, in quanto priva di vidimazione e disgiunta dalla relativa cartella esattoriale, evidenziando, peraltro, come la stessa non sia sufficiente a comprovare la qualifica del soggetto notificante.

La decisione della Corte
La suprema Corte, con la citata sentenza, nel respingere il ricorso del contribuente, ha fatto chiarezza sugli strumenti messi a disposizione dell’ente di esazione dalla legge e dalla giurisprudenza al fine di provare la notificazione di un atto esattoriale.

Sulla produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento
La sentenza in esame ha ribadito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr Cassazione, pronunce nn. 23039/2016, 23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020 e 20769/2021).

La ratio dell’affermazione giudiziale riposa nel fatto che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.

Peraltro, occorre osservare che alcuna norma prevede un obbligo in tal senso, neppure ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della cartella esattoriale e della relativa notificazione.

Sul disconoscimento
La Corte ha precisato che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale questi è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr Cassazione, pronunce nn. 9439/2010, 24456/2011 e 16998/2015).

La ratio del pronunciamento parte dal presupposto che in tali ipotesi trova applicazione la regola prevista dall’articolo 2719 codice civile, il quale non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La Cassazione ha poi ribadito le regole cui deve sottostare la contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, sostenendo che il relativo disconoscimento deve consistere in una dichiarazione avente contenuto chiaro e specifico tale da permettere di individuare, senza fraintendimenti, gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ad avviso del giudice, la contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”.

In sostanza, la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all’originale, di modo che si possa presumere una alterazione o, comunque, una mancata rispondenza delle copie rispetto agli stessi documenti originali, non potendo, invece, limitarsi a contestare genericamente l’elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia.

In sostanza, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di eventualmente contestarne la conformità all’originale nei suddetti termini.

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