Politica

Oblio oncologico, una legge contro le discriminazioni

 

Con la legge sull’oblio oncologico, adottare un bambino, chiedere un mutuo in banca, partecipare a un concorso non rappresenterà più una corsa a ostacoli per le persone guarite da un tumore. Sono infatti previste specifiche norme per tutelare gli ex pazienti da possibili discriminazioni nel campo assicurativo e finanziario, oltre che nell’ambito lavorativo. Come ha spiegato Francesco Perrone, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), “la Legge prevede il divieto di richiedere informazioni su una pregressa patologia oncologica dopo 10 anni dal termine dei trattamenti in assenza di recidiva di malattia in questo periodo. Per i pazienti in cui la diagnosi sia antecedente ai 21 anni, questo limite è ridotto a 5 anni. La legge non tutela solo nei rapporti con banche e assicurazioni ma anche in sede concorsuale, qualora sia prevista un’idoneità fisica e nell’ambito dei procedimenti di adozione”. È pertanto, ha sottolineato Perrone, “una legge più avanzata rispetto a quanto stabilito in altri Stati che hanno già adottato norme su questo tema”. È inoltre previsto che, con procedure da definire attraverso un tavolo tecnico del Ministero della Salute, vengano istituite tabelle che consentano di ridurre ulteriormente questi tempi in base alla differente patologia oncologica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la nuova normativa. L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità dell’intervento normativo che prevede “disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione, fra l’altro, degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione. Ma anche degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la nuova normativa.

Contratti bancari e assicurazioni

L’articolo 2 prevede che “ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonchè nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”.

Le adozioni 

L’articolo 3 modifica la legge 4 maggio 1983, la numero 184, che disciplina l’adozione e l’affidamento dei minori. In particolare, si pongono limiti alle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare: queste “non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni.

Concorsi e selezioni

L’articolo 4 estende ai concorsi e alle prove selettive (sia pubbliche che private) – quando sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o comunque riguardante lo stato di salute dei candidati – il “divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”.

Disposizioni transitorie

L’articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. Fra l’altro stabilisce che il ministro della Salute deve “individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti” per il diritto all’oblio.

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