Politica

Reddito di cittadinanza, Corte Ue: “Requisito residenza 10 anni è discriminatorio”

 

Il requisito di residenza di dieci anni per ottenere il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia era stato revocato il reddito di cittadinanza dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che non aveva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano. Il cittadino ha quindi contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se detto requisito costituisse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri. La Corte dichiara che la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali in materia sia di accesso all’occupazione sia di diritto a un reddito minimo. Sebbene tale requisito sia applicato allo stesso modo a tutti gli interessati, esso incide principalmente sugli stranieri. La disparità di trattamento non è giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un onere amministrativo ed economico significativo. Questo costituisce quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione. Secondo la Corte Ue, il reddito di cittadinanza costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch’essa soggetta a questo stesso principio. I giudici del Lussemburgo evidenziano che il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini dello Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che è, in linea di principio, vietata. La Corte ritiene che il requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale. La Corte rileva che la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato. Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all’occupazione e le prestazioni sociali essenziali, come il ‘reddito di cittadinanza’, il diritto dell’Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell’Unione. La durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari. Subordinare la concessione di tali sussidi alla condizione della residenza di dieci anni nello Stato membro interessato, viene spiegato, è contrario all’obiettivo del diritto dell’Unione di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status non è, per sua natura, permanente e può essere revocato, il che comporta, eventualmente, il rimpatrio della persona interessata nel suo paese d’origine.

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