A fini del regime Iva del margine di cui all’articolo 36 del Dl n. 41/95, non vanno computate in aumento del prezzo di acquisto, quale valore da portare in diminuzione per il calcolo del cosiddetto “margine di utile”, le spese accessorie relative alla vendita dei beni, le quali soggiacciono al regime ordinario Iva. Come già chiarito con la circolare ministeriale 177/95, infatti, le spese accessorie da considerare ai fini del calcolo del margine includono i costi sostenuti dal rivenditore che hanno una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella di adattamento dello stesso, e non comprendono, quindi, le spese afferenti la vendita e le spese generali. Questo, in breve, il contenuto dell’ordinanza n.19725 depositata lo scorso 16 luglio 2025.
La vicenda giudiziaria
La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Campobasso, a seguito di processo verbale di contestazione (Pvc) redatto in esito a verifica sostanziale svolta nei confronti di una Spa, notificava un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, con recupero di maggiori Iva, Ires e Irap contestando la violazione dell’articolo 36, comma 1, Dl n. 41/95 nella determinazione del cosiddetto regime del margine. In particolare, l’Ufficio sosteneva che la società aveva erroneamente applicato il citato regime del margine globale, includendo nel prezzo di acquisto anche le spese accessorie relative alla fase di vendita.
La società ricorreva avverso l’atto impositivo, obiettando che nel calcolo del margine in applicazione del cosiddetto metodo globale quanto rilevato dall’Agenzia delle entrate non trovava riscontro nell’articolo 36, comma 1, del Dl 41/95, che non fa alcun riferimento ai costi relativi alla fase di vendita. La Ctp di Campobasso accoglieva il ricorso della società.
La decisione
Durante il giudizio di appello promosso dall’Amministrazione finanziaria, il processo veniva interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della società; quindi, veniva riassunto dall’Ufficio. Con la sentenza indicata, la Ctr accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia, confermando peraltro, per quanto ancora qui rilevante, la statuizione di primo grado, favorevole alla società, di annullamento della ripresa fondata sulla violazione del regime del margine. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo.
Gli Ermellini, con l’ordinanza n.19725 del 16 luglio 2025 in commento, hanno accolto il gravame erariale e cassato con rinvio ad altra sezione della Cgt II grado del Molise.
In linea di diritto, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denunciava la «Violazione dell’art. 36 DL 41/95, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».
In via preliminare, la Cassazione ha sinteticamente ricostruito il quadro di riferimento applicabile alla fattispecie controversa. Il regime del margine è un particolare regime speciale Iva disciplinato dal Dl n. 41 del 1995, agli articoli 36 – 40, convertito con modificazioni dalla legge 85/95 di recepimento della direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994.
Dispone l’art. 36 al primo comma, che «Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie».
Il regime speciale è stato introdotto, come esplicato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177/95, al fine di evitare “fenomeni di doppia o reiterata imposizione dell’IVA per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato”.
Esso si applica ai beni mobili usati, che per loro natura sono suscettibili di reimpiego, agli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, sempreché l’acquisto sia avvenuto senza applicazione dell’Iva o con Iva indetraibile.
L’allora Ctr del Molise aveva, al riguardo, con la sentenza impugnata così argomentato: «la citata norma (rectius art.36 del DL n.41/1995) non menziona in alcun modo i costi relativi alla fase di vendita sicché la distinzione operata dall’ufficio appare artificiosa e comunque non fondata su un dato normativo pregnante».
Per converso, la Cassazione, in accoglimento dell’unica doglianza sollevata dall’ufficio, ha sostenuto che l’interpretazione proposta dalla difesa erariale si fonda sul chiaro dettato della norma, che indica, quale valore da portare in diminuzione, il prezzo di acquisto «aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie», senza menzionare, come d’altro canto afferma la stessa ricorrente, i costi relativi alla fase di vendita. Né può essere accettata una lettura analogica del dettato normativo, trattandosi di un regime speciale, derogatorio rispetto a quello ordinario.
In coerenza con la predetta ratio legis, la circolare del Ministero delle finanze n. 177/95 ha chiarito che per “spese di riparazione e accessorie” devono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore che hanno una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riattazione (adattamento) dello stesso, tali dovendo intendersi, in via esemplificativa, gli oneri tributari, eventuali costi di intermediazione (peritali, notarili, di agenzia) e le spese di trasporto, mentre restano escluse le spese relativi la vendita del bene e le spese generali di amministrazioni e utenze, che soggiacciono, invece, al regime ordinario Iva.
In conclusione, la Corte di legittimità, ravvisando, come detto, la legittimità e fondatezza del ricorso dell’fficio, ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’applicazione del regime speciale IVA c.d. “del margine”, disciplinato dal DL n. 41 del 1995, agli artt. 36 – 40, convertito con modificazioni dalla L. 85/95 di recepimento della direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994, non devono essere computati in aumento sul prezzo di acquisto, quale valore da portare in diminuzione, tra le spese accessorie, quelle relative alla vendita che soggiacciono, invece, al regime ordinario Iva».
Fonte Sentenza Corte di Cassazione
