Economia e Lavoro

Pignoramento più accertamento: contributo unificato su tutto

 

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25607 del 25 settembre 2024, ha stabilito che il contributo unificato, quando il contribuente ricorre contro il pignoramento, domandando anche l’annullamento del previo avviso di accertamento per mancata notifica, deve essere corrisposto sia sul pignoramento sia sul precedente accertamento, essendo irrilevante la sussistenza di un solo ricorso. Il processo tributario, infatti, è sempre e necessariamente ancorato al singolo atto impugnato.

La vicenda prende le mosse dall’avviso di irrogazione di sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato, con riferimento a un atto di pignoramento presso terzi, impugnato da un contribuente. La Ctp di Caserta, coinvolta in primo grado, ha accolto il ricorso. La vertenza, in seguito all’impugnazione della pronuncia da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze è finita, quindi, all’attenzione della Ctr Campania, che ha rigettato il ricorso.

Secondo i giudici regionali, in particolare, il valore della lite doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine allo stesso pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso concreto, da due cartelle di pagamento e da un atto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.

Il ministero soccombente ha proposto, allora, ricorso per cassazione, insistendo sulla circostanza secondo cui, ai fini della determinazione del valore della lite e del conseguente calcolo del contributo unificato, l’impugnazione promossa dal contribuente non riguardasse esclusivamente l’atto di pignoramento, ma quest’ultimo e il presupposto avviso di accertamento.

L’ordinanza
Nell’accogliere il ricorso della parte pubblica, la Corte di cassazione premette che l’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992 dispone che “per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Questa norma, in particolare, introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile, stabilita dall’articolo 1 dello stesso decreto legislativo, in ragione della specificità del processo tributario.

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria. L’importo del contributo deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell’atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992, è, quindi, l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (cfr Cassazione, pronuncia n. 16283/2021).

La possibilità di presentare un unico ricorso cumulativo oggettivo – argomenta la Cassazione – risponde solo a una esigenza di economia processuale, senza poter però ragionevolmente comportare, oltre a un risparmio di tempo, un ulteriore risparmio anche in termini economici per il ricorrente.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di affermare che “in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis Dpr 115/2002 vigente ratione temporis, assumendo all’uopo rilievo il richiamo da esso operato all’art. 12, comma 2 Dlgs 546/1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo Dlgs, di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013” (cfr Cassazione n. 16283/2021).

Nel processo tributario, in definitiva, l’indicazione del valore della lite deve essere resa dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso (ex articolo 14, comma 3-bis, Dpr 115/2002), non potendosi desumere altrove; essa, infatti, è finalizzata all’esigenza di consentire ai funzionari della segreteria l’adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato, per fini esclusivamente fiscali, sicché, ove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale di cui all’articolo 13, comma 6-quater, lettera f), del medesimo decreto, che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato (cfr Cassazione pronuncia n. 16282/2021).

È evidente, secondo la suprema Corte, dunque – in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, e, quindi, nei casi dubbi – che si debba propendere per la soluzione più rigorosa, ossia per quella più onerosa per il contribuente, dal momento che la giustizia è una risorsa “limitata” e al servizio dell’intera collettività, la quale dispone di un diritto a una ragionevole durata dei processi complessivamente intesi. Quindi, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato e il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti, con riferimento a ogni atto impugnato, sulla base del valore di ognuno di essi.

In sostanza, impugnare con un unico ricorso o con separati e autonomi ricorsi una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato. Ebbene, osserva la Cassazione, nel caso in esame, il contribuente, con il proprio ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento sia dell’atto di pignoramento che del prodromico avviso di accertamento, ragion per cui il valore della lite andava determinato con riferimento a ogni singolo atto impugnato (per poi determinare il contributo unificato dovuto dal ricorrente sommando i singoli contributi unificati dovuti per ciascun atto impugnato), e non alla somma dei valori dei singoli atti.

La norma di cui all’articolo 14, comma 3-bis, Dpr n. 115/2002, tra l’altro, ha anche passato il vaglio di costituzionalità (cfr Corte costituzionale n. 78/2016): tra le varie questioni di legittimità costituzionale rigettate, inoltre, la Consulta ha stabilito che il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all’articolo 53 della Costituzione non riguarda “né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né […] la spesa per i servizi generali […] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell’ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l’attività”, così certificando la conformità alla Carta fondamentale del nostro ordinamento della normativa sul contributo unificato.

Fonte Agenzia delle Entrate

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