In tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, la Corte di cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento entro i termini di legge a un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza, prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei confronti degli altri condebitori.
Con la pronuncia n. 30947 del 26 novembre 2025, la Corte di cassazione, in tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha statuito che la notifica della cartella di pagamento effettuata entro i termini di legge nei confronti di un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza, prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei riguardi degli altri condebitori.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, nell’ambito del diritto tributario, l’atto impositivo o di riscossione validamente notificato a uno dei soggetti tenuti in solido al pagamento produce un effetto conservativo generale: arresta l’espansione della posizione del privato e preserva il potere di accertamento e riscossione dell’ente impositore verso tutti i condebitori, superando così le eccezioni basate sulla disciplina civilistica della decadenza.
I fatti di causa
La vicenda processuale trae origine dalla notifica di due cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposte non versate dal de cuius per le annualità 2005 e 2006. Tali atti venivano notificati a una coerede nell’aprile 2012, mentre agli altri coeredi, obbligati in solido, le medesime cartelle erano state notificate tempestivamente negli anni 2009 e 2010. La contribuente impugnava gli atti eccependo la tardività della notifica nei suoi confronti, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, ossia oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale di Piacenza accoglieva il ricorso, ritenendo che i termini di decadenza avessero natura personale e operassero separatamente per ciascun debitore.
L’ente della riscossione appellava la decisione, evidenziando la tempestività delle notifiche effettuate agli altri condebitori; la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame. I giudici d’appello affermavano l’inapplicabilità dell’articolo 1310 del codice civile – dettato in materia di prescrizione – nell’ambito della decadenza, argomentando che tale istituto si basa sulla necessità di compiere un atto entro un determinato termine, senza riguardo alle condizioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine perentorio.
Nel medesimo giudizio, i giudici di secondo grado accoglievano l’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la lite verteva su vizi di notifica imputabili al solo agente della riscossione.
Successivamente, la contribuente tentava di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 197/2022; l’Agenzia delle entrate opponeva il diniego, non ritenendosi soccombente nel giudizio di secondo grado. Contro tale diniego la parte proponeva ricorso.
Il concessionario della riscossione ricorreva per cassazione contro la sentenza di merito, denunciando la violazione delle norme sulla solidarietà tributaria e sulla decadenza.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo sollevato dall’agente della riscossione sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73, chiarendo che la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri (come il diritto di impugnazione), impedisce che si produca nei confronti di questi ultimi la decadenza dal potere di riscossione.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni unite (pronuncia n. 8094/2020), la Corte ha precisato che la concezione civilistica della decadenza non trova piena rispondenza nel diritto tributario, che si pone come species del diritto pubblico.
La disciplina procedimentale dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73 utilizza espressamente la disgiuntiva “o” riferendosi alla notifica al debitore o ai coobbligati, sancendo l’alternatività dell’adempimento. Pertanto, l’atto notificato a un coobbligato realizza l’effetto conservativo di impedire la decadenza dell’Amministrazione, consentendo la successiva notifica agli altri debitori anche dopo lo spirare del termine.
La Corte ha respinto anche i ricorsi della contribuente avverso i dinieghi di definizione agevolata. L’Agenzia delle entrate non poteva considerarsi soccombente in quanto la pronuncia d’appello aveva riconosciuto la sua carenza di legittimazione passiva, escludendo così i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% prevista dalla sanatoria.
