La Cassazione, con la sentenza 32667 del 15 dicembre 2025, resa sulla normativa ante Dlgs 220/2023, ha chiarito che il ricorso contro l’intimazione di pagamento poteva essere promosso nei confronti della sola Agenzia delle entrate – Riscossione ed era onere di quest’ultima evocare in giudizio l’ente impositore, pena la soggezione alle conseguenze della lite. In caso di ordine di integrazione del contraddittorio illegittimo, la sua inosservanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l’Amministrazione.
La vertenza è originata dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento, da parte di un contribuente, davanti alla Ctp di Napoli, effettuata nei confronti del solo Agente della Riscossione. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la parte convenuta, ha chiesto, in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, costituito da due diverse direzioni provinciali campane dell’Agenzia delle entrate. Entrambe le Dp sono intervenute volontariamente in giudizio e, all’esito di una sentenza di parziale accoglimento del ricorso emessa dai giudici napoletani, una delle Dp ha proposto appello alla commissione tributaria regionale della Campania.
La Ctr chiamata in causa, quindi, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una terza articolazione territoriale dell’ente impositore, estranea al primo grado di giudizio, ordine rimasto inaudito. Pertanto, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il ricorso erariale, per mancato rispetto dell’ordine predetto.
L’Agenzia delle entrate, nel proporre ricorso di legittimità, ha eccepito l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del giudice campano, atteso che l’oggetto dell’integrazione del contraddittorio era rivolto, in effetti, verso una parte estranea al primo giudizio.
La sentenza
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, il supremo Collegio riscontra che una Dp aveva depositato l’atto di intervento volontario dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado,
nella quale quest’ultimo ufficio non era indicato come parte processuale né, nel contenuto del deliberato, si faceva menzione dell’intervento.
Quindi, secondo la Corte di legittimità, l’ordine di integrazione del contraddittorio era illegittimo e, a valle, era illegittima la pronunzia di inammissibilità che era scaturita dall’inosservanza di detto ordine, il quale siccome emesso in assenza delle condizioni di legge non doveva essere rispettato (cfr Cassazione, sentenze 35741/2022, 22032/2010, 20104/2009, 16803/2004 e 16145/2001).
Del resto, come consentito dalla disciplina ratione temporis applicabile (il comma 6-bis dell’articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, il quale dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” è stato introdotto dal Dlgs n. 220/2023 e si applica ai processi promossi dopo il 1° settembre 2024, quindi non al giudizio in commento), il ricorso contro l’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle poteva essere promosso nei confronti del solo Agente di riscossione e spettava a costui chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo in caso contrario “delle conseguenze della lite”.
Difatti, continuano i giudici di legittimità, è pacifica, alla luce del disposto dell’articolo 39 del Dlgs n. 112/1999, l’assenza nel caso di un litisconsorzio necessario originario (cfr Cassazione, sentenza 30792/2024, la quale precisa che, in base alla norma menzionata non vi è alcun obbligo per il giudice adito di disporre l’integrazione del contraddittorio). Il litisconsorzio, quindi, trattandosi di cause dipendenti, può nascere per effetto della chiamata o intervento in giudizio dell’ente impositore, e a quel punto si impone l’applicazione dell’articolo 331 del codice di procedura civile.
L’ordine di integrazione tardivo è inesistente
Ebbene, nel caso in esame, l’intervento dell’ente impositore, per la quale la Ctr Campania aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, era da considerare tamquam non esset per la sua intempestività, circostanza che impedisce di attribuire a tale ente la qualifica di parte processuale e di individuarlo quindi quale litisconsorte di causa inscindibile.
Inoltre, continua la Cassazione, deve rilevarsi come l’Agenzia delle entrate fosse già costituita in giudizio a opera di ben due articolazioni territoriali dell’ente, così dovendosi escludere la necessità di un’integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima Agenzia, seppure rivolto ad altra articolazione territoriale.
In questo senso, è consolidata l’opinione dei giudici di legittimità, secondo cui “le articolazioni dell’Agenzia delle Entrate all’interno delle varie aree urbane sono espressione di una distribuzione delle competenze a essa intrinseca, disposta con atti interni denominati decreti direttoriali la cui violazione, essendo essi privi d’efficacia in pregiudizio degli utenti, non comporta alcun vizio” (cfr Cassazione, sentenze 16436/2009, 22000/2013 e 15191/2025). In sostanza, per ogni Agenzia fiscale, la legittimazione a stare in giudizio nei gradi di merito dei processi tributari è riconosciuta in via concorrente anche agli uffici periferici, senza che ciò muti la titolarità e la riferibilità finale degli effetti del potere impositivo che rimane sempre in capo all’Agenzia fiscale quale unitario soggetto di diritto. Del resto, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all’Agenzia fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie tributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica della Agenzia fiscale e non dell’ufficio periferico presente in giudizio.
Pertanto, conclude il Collegio di legittimità, tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna dell’Agenzia fiscale (come, ad esempio, le strutture e le competenze, la successione, la soppressione, l’accorpamento, la scissione o la redistribuzione territoriale degli uffici) deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l’attività difensiva all’Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende organizzative restano del tutto indifferenti (cfr Cassazione, sentenza 15436/2024).
