Norme fiscali

Sentenze-Le transazioni non “pubbliche” rimangono prive di efficacia fiscale

 

In materia di applicazione dell’imposta di registro, di recente, la suprema Corte (ordinanza n. 1176 dello scorso 20 gennaio), ha ribadito il principio secondo cui solo le decisioni o gli accordi che abbiano efficacia nei confronti dello Stato, come le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni giudiziali o le transazioni, cui l’amministrazione stessa abbia partecipato, possono incidere sul regime impositivo degli atti giudiziari (articolo 37, Dpr n. 131/1986). Nel caso in esame, la transazione stipulata dalle parti aveva esclusivamente natura privatistica, pur recepita nei provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive da parte dell’autorità giudiziaria civile, non assumendo rilievo ai fini fiscali, in quanto stipulata con finalità di composizione delle reciproche pretese di carattere privato. Secondo i supremi giudici, essa non ha modificato né inciso sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico rilevante per la tassazione.

Il caso controverso
La controversia in commento ha tratto origine dalla notifica, da parte, dell’Agenzia di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Milano. In virtù di tale pronuncia, il convenuto è stato condannato al pagamento di 845mila euro in favore di una società a responsabilità limitata in liquidazione, per responsabilità nella gestione societaria. A seguito della condanna, la società creditrice ha avviato due procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, una immobiliare e l’altra mobiliare, che avevano portato al pignoramento dei beni del debitore condannato. Prima della scadenza del termine per proporre appello, le parti hanno, tuttavia, raggiunto un accordo transattivo, con cui la condanna è stata ridotta a 230mila euro, più circa 9.500 euro provenienti da somme già pignorate, per un totale di 239.519,08 euro. Tale transazione ha determinato la rinuncia all’impugnazione della sentenza e l’estinzione delle procedure esecutive, formalmente dichiarata dal Tribunale civile.

L’Agenzia, quindi, ha emesso e notificato l’atto impositivo, basandosi sull’importo originario di 845mila euro e applicando l’aliquota del 3%, ritenendo la sentenza qualificabile come condanna pecuniaria.

Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla allora Ctp lombarda, sostenendo che l’imposta doveva essere calcolata sull’importo effettivamente corrisposto in base alla transazione e che, in ogni caso, l’aliquota corretta fosse quella dell’1%, trattandosi di sentenza di accertamento e non di condanna. I giudici tributari del primo grado del giudizio hanno respinto il ricorso, e il contribuente, quindi, ha proposto appello innanzi alla allora Ctr della Lombardia. In particolare, la parte privata ha eccepito la nullità e l’erroneità della decisione di primo grado, nonché la violazione degli articoli 8 e 37 del Dpr n. 131/1986, per travisamento dei fatti e per errato inquadramento giuridico dell’atto tassato.

Anche il giudice tributario di secondo grado ha respinto l’appello, giudicando l’avviso di liquidazione adeguatamente motivato e conforme ai requisiti di legge. I giudici hanno affermato, inoltre, che la sentenza oggetto di tassazione costituiva una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro, ritenendo dunque applicabile l’aliquota del 3% prevista dall’articolo 8, lettera b), della tariffa, parte prima annessa al Dpr n. 131/1986, e non quella dell’1%, riservata alle sentenze di mero accertamento.

Il contribuente, quindi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza tributaria del secondo grado lamentando, tra gli altri motivi, la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla motivazione della sentenza della Ctr Lombardia, che avrebbe omesso di valutare elementi decisivi. Il ricorrente, nel dettaglio, ha lamentato la violazione degli articoli 2697, 2702 e 2704 cc, nonché degli articoli 112 e 115 cpc, sostenendo che la Commissione avrebbe ignorato documenti prodotti e mai contestati, tra cui l’accordo transattivo e i provvedimenti del Tribunale civile, che ne avevano sancito l’efficacia, dichiarando estinte le procedure esecutive.

La decisione della Cassazione
Con la decisione in commento i giudici della suprema Corte, dopo aver precisato che nel caso in commento la sentenza civile non si limitava ad accertare la sussistenza di una responsabilità astratta, ma determinava una vera e propria condanna, nei confronti del debitore convenuto, al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata, quale conseguenza diretta della mala gestio societaria accertata, hanno affermato che la transazione intervenuta tra il contribuente e la società in liquidazione, in quanto accordo di natura privatistica, non coinvolgeva né vedeva parte l’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che possono incidere sul regime impositivo degli atti giudiziari solo le decisioni o gli accordi dotati di efficacia nei confronti dello Stato, come le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni giudiziali o le transazioni cui l’amministrazione stessa abbia partecipato (articolo 37, Dpr n. 131/1986). Gli stessi giudici, quindi, hanno concluso precisando che la transazione intervenuta non aveva modificato né inciso sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico rilevante per la tassazione.

Brevi osservazioni
L’articolo 37 del Testo unico del Registro (Tur) disciplina la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria (sentenze, decreti ingiuntivi, lodi) in materia di controversie civili. Tali atti sono soggetti a imposta di registro anche se non definitivi (impugnati o impugnabili), garantendo il pagamento immediato, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Questa norma assicura un’immediata tassazione dei trasferimenti di ricchezza accertati giudizialmente, basandosi sul principio della capacità contributiva espressa dalla sentenza, indipendentemente dalla sua stabilità definitiva. L’atto di conciliazione giudiziale o transazione stragiudiziale è equiparato alla sentenza passata in giudicato ai fini dell’applicazione della norma in commento, ma solo alla condizione che l’Amministrazione dello Stato sia parte, o sia o intervenuta, nel relativo accordo.

Sin dalla circolare n. 37/1986, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la ratio della disposizione in commento si basa sulla considerazione che il verbale di conciliazione in corso di causa e la transazione stragiudiziale producono, riguardo al giudizio cui si riferiscono, gli stessi effetti della sentenza definitiva. Viene, pertanto, stabilito che, al pari di quest’ultima, tali atti concorrono alla determinazione definitiva dell’imposta complessivamente dovuta in relazione alle varie fasi in cui il giudizio si è articolato e potranno dare luogo, a seconda dei vari casi, a conguagli o rimborsi di parte del tributo applicato e riscosso sulle sentenze modificate. È stato, d’altra parte, tenuto presente dal legislatore che mentre il verbale di conciliazione in corso di causa e con l’intervento del giudice istruttore costituisce una solida garanzia per porre al riparo l’Erario dai pericoli di abusi e frodi fiscali, tali condizioni non si verificano nell’ipotesi di transazione convenzionale tra le parti, al di fuori del giudizio. Limitatamente a tale ultima ipotesi viene pertanto, richiesta, in funzione antielusiva, ai fini della operatività del particolare meccanismo di determinazione dell’imponibile previsto nella prima parte della disposizione, la partecipazione in qualità di parte, in giudizio, della pubblica Amministrazione: tale espressione viene intesa come “terza parte” unitamente a quella tra cui intercorre la lite “civile”.

La descritta funzione antielusiva è, d’altronde, già stata confermata dalla Cassazione (ordinanza n. 3687/2016 ), secondo cui l’atto di transazione che ha comportato la cessazione della materia del contendere non è rilevante per il rimborso, in quanto non era parte l’amministrazione dello Stato: “In tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell’atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria”.

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