Norme fiscali

Bilancio 2026, aliquota più leggera per le criptoattività in euro

 

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) modifica il regime fiscale delle cripto-attività e dell’imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come Tobin tax). Dal 1° gennaio 2026, le criptovalute non solo entrano nel patrimonio mobiliare ai fini Isee, ma per la tassazione scatta l’aliquota ridotta per quelle dell’area “euro-zona”. Più nel dettaglio, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di “token di moneta elettronica”, denominati in euro, è pari al 26 per cento.

L’aliquota della Tobin tax raddoppia e, dal 1° gennaio 2026, passa dallo 0,2% allo 0,4% per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo 0,04%  per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari.

Le descritte novità sono contenute nei commi 28 e da 29 a 31, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, che nello specifico dispongono:

  • la norma contiene una modifica all’articolo 1, comma 24, del Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) in tema di criptoattività prevedendo, al posto dell’aliquota ordinaria del 33%, l’adozione dell’aliquota del 26% con riferimento ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (Emt) denominati in euro – vale a dire quei token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea;
  • commi da 29 a 31: la norma interviene – per effetto di una modifica dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 e del testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs n. 174/2024) – cambiando “al rialzo” l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax e, precisamente dallo 0,2% allo 0,4% per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e  dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari.

Criptoattività
Per tratteggiare il perimetro della novità apportata dal predetto comma 28, dobbiamo innanzitutto ricordare la definizione di “token di moneta elettronica”, secondo l’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (Ue) 2023/1114 (regolamento “MiCa”) ovvero “un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale”.

Premesso ciò, il perimetro applicativo delle novità apportate dall’ultima legge di bilancio è quello correlato all’imposta sostitutiva, che si applica sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (Emt) denominati in euro, dal regolamento MiCa (Markets in Crypto-assets).

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