La Corte di cassazione, con due ordinanze gemelle emanate lo scorso 30 luglio (numeri 21220 e 21214) torna sul tema e riafferma la piena applicabilità della presunzione legale bancaria (articolo 32, primo comma, n. 2, Dpr n 600/1973), attinente ai versamenti su conto corrente, non solo ai redditi d’impresa ma anche a quelli di lavoro autonomo.
Sulla materia si era già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2014, con la quale, se da un lato si era ritenuto costituzionalmente illegittimo il sopra citato articolo, connesso alle “presunzioni bancarie”, espungendo dal dettato normativo il termine “compensi”; dall’altro, si era espresso il concetto fondamentale, che le presunzioni legali in esame non potessero essere completamente inapplicabili alle indagini finanziarie insistenti sui percettori di reddito di lavoro autonomo.
A ben guardare quanto espresso dal giudice delle leggi, la non applicabilità della presunzione ai compensi di lavoro autonomo è limitata ai soli prelevamenti e non certo anche ai versamenti. Ciò risulta dal dato letterale della sentenza 228, ove si legge che la violazione dell’articolo 53 della Costituzione è ravvisabile dal fatto “che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logicopresuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe un fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito professionale, idoneo a costituire un mero indice generale di spesa”.
Tale lettura, inoltre, trova conforto anche nella dottrina maggioritaria, la quale ravvisa nell’articolo 32 una duplice presunzione: l’una attinente ai versamenti, i quali sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne dimostri che li abbia considerati ai fini della determinazione del reddito soggetto a imposta o che non abbiano avuto rilevanza allo stesso fine; l’altra afferente ai prelevamenti, che sono considerati ricavi, se il contribuente stesso non ne indica il soggetto beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili.
Nonostante tali fondamenta, alcune Corti di merito hanno ritenuto che l’illegittimità costituzionale della norma in esame fosse riferibile sia ai versamenti che ai prelevamenti, sulla base dell’assunto che nella formulazione attualmente in vigore non sia più presente il termine “compensi”. E proprio facendo leva su questa assenza, il contribuente ricorrente in Cassazione ha ritenuto sussistere la totale illegittimità degli avvisi di accertamento oggetto delle ordinanze gemelle.
La conclusione, tuttavia, è stata totalmente disattesa dai giudici di legittimità, i quali, nel conformarsi ad alcune precedenti decisioni (cfr Cassazione, pronuncia n.38691/2001), hanno precisato che nulla è mutato in merito alla presunzione legale posta dall’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e che, pertanto, con riferimento “ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo”, questi debbano essere posti alla base della quantificazione del reddito, e il contribuente sarà onerato di fornire prova contraria alla relativa presunzione legale.
Tale convincimento trae origine da una lettura organica del primo comma del richiamato articolo 32, che nella parte riferibile ai versamenti, anche nella sua versione originaria, utilizza il termine reddito, mentre quando trattava i prelevamenti utilizzava la dicotomia ricavi/compensi, cosicché l’espunzione del termine compensi non può che riguardare la sola presunzione sui prelievi.
Resta ferma, anche per quanto riguarda i compensi, la facoltà da parte dell’Amministrazione finanziaria di utilizzare i prelevamenti, non riconducibili a alcun beneficiario o non registrati nelle scritture contabili, ai fini di dimostrare l’inattendibilità delle scritture medesime o anche quale elemento indiziario valido al fine di corroborare presunzioni semplici, comprovanti l’utilizzo da parte del libero professionista delle somme prelevate per acquisti inerenti alla produzione del reddito.
