Norme fiscali

Straordinari degli infermieri, perimetro agevolativo ristretto

 

L’imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 139 del 20 maggio 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della sostitutiva prevista dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 354, legge n. 207/2024) sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn).

La richiamata normativa ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5% applicabile ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto sanità, relativo al triennio 2019-2021. Tale imposta sostitutiva si applica alle retribuzioni erogate agli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Ssn.

L’azienda ospedaliera universitaria, che ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione dell’agevolazione, ha evidenziato che nel proprio organico è presente anche personale universitario, assegnato con protocolli di intesa tra Regione e Università, che svolge attività assistenziale sanitaria, tipicamente infermieristica, e che riceve una retribuzione calcolata sulla base delle differenze tra il Ccnl Università e il Ccnl Sanità. La contribuente ritiene sia possibile applicare il beneficio fiscale anche agli straordinari di questa tipologia di personale.

L’Agenzia delle entrate, rivisitata la richiamata base normativa, chiarisce che l’imposta sostitutiva in argomento si applica esclusivamente ai compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Ccnl del comparto sanità, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Ssn, ossia al personale giuridicamente dipendente da aziende ed enti pubblici del settore sanitario.

In sostanza, sottolinea che, in base al tenore letterale della legge, l’agevolazione fiscale si limita ai compensi erogati a infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale, e non si estende al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge attività infermieristica o assistenziale sanitaria.

Fonte Agenzia delle Entrate

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