Norme fiscali

  Accettazione tacita di eredità, trascrizione più agevole

Con l’articolo 41 (accettazione di eredità) della legge di semplificazione n.182/2025 (Gu Serie generale n.281 del 3 dicembre 2025), è stato aggiunto all’articolo 2648, terzo comma, del Codice civile il seguente periodo: “La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485». Pertanto, l’articolo 2648 Codice civile, rubricato “accettazione di eredità e acquisto di legato”, avrà la seguente portata lessicale: “Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485. La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.”

L’entrata in vigore della norma, dal 18 dicembre 2025, risolve, in particolare, la questione dell’accettazione tacita di eredità da parte di soggetti deceduti che non hanno in vita compiuto atti dispositivi di beni immobili oggetto di trascrizione. All’assenza di un titolo idoneo alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità supplirà la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa, all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, dall’erede del soggetto deceduto o alternativamente da un suo successore a titolo universale, che attesti l’avvenuta accettazione tacita del proprio dante causa ai sensi dell’articolo 476 Codice civile o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485 Codice civile.

Ai sensi dell’articolo 476 Codice civile “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; l’articolo 485 Codice civile dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario in assenza del quale è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 Codice civile deve deliberare se accetta o rinunzia all’eredità, in assenza è considerato erede puro e semplice.

Alla luce del dettato normativo, l’erede dovrà dichiarare se il suo dante causa, premorto, in vita abbia compiuto atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella qualità di erede (ex articolo 476 Codice civile) oppure che era nel possesso dei beni ereditari (articolo 485 Codice civile).

Questo consente di superare il termine prescrizionale decennale dell’accettazione di eredità – ex articolo 480 Codice civile – che, pur non essendo stata oggetto di trascrizione, è avvenuta per comportamenti concludenti. La previsione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eseguita dall’ultimo degli aventi causa, consente di recuperare il titolo idoneo per la trascrizione di ciascuna delle pregresse accettazioni di eredità, senza ricorrere necessariamente all’accertamento giudiziale della qualità di erede. A titolo esemplificativo si riporta il caso di seguito prospettato:

Tizio, titolare del bene immobile 1, è deceduto nell’anno 1980 lasciando a sé superstite il figlio Caio, chiamato all’eredità ex lege. Caio è deceduto nel 1991 lasciando a sé superstite l’amico Sempronio chiamato nella qualità di erede universale per testamento. Sempronio è deceduto nel 2003 lasciando a sé superstite la figlia Mevia, unica erede universale. Nessuno dei soggetti sopra elencati ha trascritto alcuna accettazione di eredità né compiuto atti dispositivi di beni immobili facenti parte dell’asse ereditaria del signor Tizio.

A vigenza dell’articolo 2648 Codice civile, in data antecedente al 18 dicembre 2025, Mevia avrebbe dovuto far accertare giudizialmente, a stretto rigore, l’avvenuta accettazione di eredità di ciascuno dei chiamati di cui sopra, al fine di poter accettare lei stessa l’eredità ed alienare eventualmente il bene.

A seguito della intervenuta modifica normativa sarà sufficiente che la stessa Mevia dichiari, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che Caio ha compiuto atti di accettazione tacita o era nel possesso dei beni ereditari di Tizio, e così per Sempronio nei confronti dell’eredità di Caio, e così per la stessa Mevia nei confronti di Sempronio.

Saranno così salve le accettazioni di eredità, scongiurando piuttosto l’accrescimento in capo ai contitolari ex articolo 674 Codice civile nell’ipotesi di mancata accettazione del chiamato, o l’acquisto in capo allo Stato ex articolo 586 Codice civile nell’ipotesi di assenza di accettazione di eredità. Rimangono inoltre alternativi all’accettazione di eredità dichiarata per atto notorio, di cui all’articolo 2648 Codice civile, gli istituti della chiamata per sostituzione (ex articolo 688 Codice civile) e per rappresentazione (articolo 467 Codice civile), che comunque subentrano nelle ipotesi in cui l’accettazione del primo chiamato non si sia realizzata, ovvero l’istituto della trasmissione del diritto di accettazione di cui all’articolo 479 Codice civile.

Per la riscossione del Registro vale la prescrizione decennale

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 78 del Testo unico dell’imposta di registro (Tur). È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30340 del 17 novembre 2025, che si è pronunciata sul termine di prescrizione applicabile al credito erariale relativo all’imposta di registro, ribadendo che la pretesa tributaria si prescrive in dieci anni e non in cinque.

La vicenda
Due contribuenti hanno proposto ricorso avverso una cartella esattoriale emessa nei loro confronti per omesso pagamento dell’imposta di registro relativa a un atto giudiziario (sentenza del tribunale di Napoli del 2005), ritenendo ormai prescritta la pretesa dell’Erario.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha dato loro ragione; decisione confermata anche dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che ha applicato il termine quinquennale, richiamando il principio per cui, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, non opererebbe la conversione della prescrizione breve in quella decennale prevista dall’articolo 2953 del codice civile.

L’Agenzia delle entrate ha quindi impugnato la sentenza regionale davanti alla suprema Corte, denunciando la violazione degli articoli 2953 cc, 78 del Dpr n. 131/1983 e 1, comma 623, della legge n. 147/2013, sostenendo l’erroneità dell’applicazione della prescrizione quinquennale da parte dei giudici territoriali.

La posizione della Corte
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Partendo dal principio consolidato secondo cui la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina, da sola, l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 23397/2016), la Corte ha tuttavia ricordato che tale principio non può essere utilizzato per affermare che il credito relativo all’imposta di registro si prescriva in cinque anni.

L’ordinanza ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza costante (cfr Cassazione nn. 16713/2016, 24322/2014 e 12740/2020), l’imposta di registro è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, poiché non si tratta di un’obbligazione periodica ma di un tributo che nasce da specifiche fattispecie di imposizione, ciascuna delle quali costituisce un titolo autonomo.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, ai fini della riscossione opera esclusivamente il termine di dieci anni previsto dall’articolo 78 del Tur.

Per la suprema Corte, i giudici campani da un lato non hanno verificato la notifica dell’avviso di liquidazione sotteso alla cartella, come eccepito dall’ufficio, dall’altro, hanno applicato erroneamente il termine quinquennale, in contrasto con il quadro giurisprudenziale consolidato e con la disciplina speciale dell’imposta di registro.

Da qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame.

Conclusioni
L’Ordinanza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i crediti erariali, salvo diversa previsione di legge, si prescrivono in dieci anni. Per la Corte, laddove il legislatore abbia inteso introdurre termini più brevi, come per i contributi previdenziali o alcuni tributi locali, lo ha fatto espressamente.

Per l’Imposta di registro, la disciplina speciale del Testo unico non lascia spazio a dubbi: il termine è decennale. Ne deriva che il contribuente, per eccepire utilmente la prescrizione, dovrà dimostrare l’inerzia dell’Amministrazione per oltre dieci anni dalla definitività dell’avviso di liquidazione.

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