Il decreto firmato dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo lo scorso 27 giugno contiene disposizioni di allineamento fiscale delle basi imponibili Ires e Irap con i principi contabili aggiornati per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (cosiddetti Oic adopter). Il decreto è disponibile sul sito del Dipartimento Finanze, insieme alla relazione illustrativa.
Le modifiche riguardano il nuovo principio contabile nazionale Oic 34 “Ricavi” e gli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali Oic 16 “Immobilizzazioni Materiali” e Oic 31 “Fondi rischi ed oneri”, pubblicate nel marzo del 2024, derivanti, in particolare, dall’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.
Dopo l’elencazione delle “definizioni” contenute nell’articolo 1 del decreto ministeriale, la disposizione dell’articolo 2 chiarisce il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’ottenimento del contratto di vendita iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. L’Oic 34 prevede, infatti, che gli stessi devono essere capitalizzati come attività immateriale se sono specificatamente sostenuti per un contratto di vendita, se l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e se gli stessi sono recuperabili tramite il contratto di vendita. Dunque, viene confermata la deducibilità di tali costi, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Tuir.
La disposizione dell’articolo 3 è volta a coordinare la nuova rappresentazione contabile delle operazioni commerciali regolate con “corrispettivo variabile” prevista dall’Oic 34 con il mantenimento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, della classificazione fiscale di “accantonamento” per le penali legali e contrattuali. Il contribuente dovrà sterilizzare l’effetto delle variazioni del corrispettivo a titolo di penali, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Specularmente, nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare dell’importo delle suddette penali, il contribuente potrà portare in deduzione il costo ai fini Ires e Irap, operando un’apposita variazione in diminuzione.
L’articolo 4 chiarisce il trattamento fiscale delle ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto alla restituzione, con particolare riferimento alla fattispecie in cui si effettua una valutazione “per massa” del rischio di reso dei beni venduti. In tal caso, l’Oic 34 prevede che la rettifica di ricavo trovi contropartita nella passività classificata tra i fondi oneri di cui all’Oic 31. In applicazione del principio, il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri. Coerentemente con quanto argomentato in merito alle “penali”, anche in questo caso viene riconosciuta la qualificazione fiscale di “accantonamento”. Di conseguenza, l’importo sarà indeducibile all’atto dello stanziamento del fondo, assumendo invece rilevanza fiscale all’atto del sostenimento del costo, ovverosia al momento di effettuazione del reso, da parte del cliente, del prodotto venduto.
L’articolo 5 prevede l’applicabilità degli articoli 3 e 4 ai fini Irap, anche in considerazione dell’equiparazione del trattamento degli accantonamenti tra i due tributi.
L’articolo 6 disciplina il trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito in relazione alla nuova disciplina contabile dell’Oic 16. Tali costi, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni e si considerano ammortamenti deducibili ai sensi degli articoli 102 (beni detenuti in proprietà) e 103 (beni utilizzati con diritti di godimento) del Tuir. Per gli aggiornamenti di stima del fondo rischi e oneri relativi al trascorrere del tempo, ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione, non cambia, invece, la classificazione di “accantonamento”, sia ai fini Ires che Irap.
Infine, l’articolo 7 individua la decorrenza delle disposizioni del decreto, che si applicano dal periodo d’imposta relativo, rispettivamente, al primo esercizio di adozione dell’Oic 34 e al primo esercizio di adozione delle modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall’Oic nel marzo del 2024. Inoltre viene chiarito che il trattamento riservato a costi di smantellamento e rimozione cespiti è esteso anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter per i quali le modalità di contabilizzazione sono definite in modo coerente a quanto previsto per gli Oic, anche per gli esercizi antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, fatti salvi i comportamenti coerenti con le disposizioni di cui all’articolo