Si chiama “assegno di assistenza” per gli over 80, ed è una quota integrativa pari a 850 euro mensili che si aggiunge all’indennità di accompagnamento, fissata a 531,75 euro. In vigore dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, per un periodo di sperimentazione, il bonus può essere utilizzato per “remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici“, ma anche per “l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese”.
Per ottenerlo bisogna avere un’età anagrafica di almeno 80 anni e un “bisogno assistenziale gravissimo“, che dovrà essere valutato dall’Inps. È poi necessario avere un Isee sociosanitario non superiore a 6mila euro ed essere già titolari dell’indennità di accompagnamento, oppure avere tutti i requisiti per vedersela riconoscere. Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).
La domanda potrà essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”, sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite i patronati.
Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- la titolarità dell’indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa, non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:
- una quota fissa monetaria, corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.
