Economia e Lavoro

Associazioni sportive dilettantistiche, benefici fiscali solo se registrate

 

In materia di fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche, l’inosservanza delle norme contenute nel testo ratione temporis vigente (articolo 25, comma 5, legge n, 133/1999) già comportava, al di là dell’applicazione di sanzioni amministrative eventualmente configurabili, anche la decadenza dalle agevolazioni previste per le Asd. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21190 del 29 luglio 2024.
Prima di esaminare la specifica vicenda processuale, è opportuno premettere che, con il decreto legislativo n. 36/2021, è stato disposto il riordino e la riforma “…delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. Secondo le norme attualmente in vigore, la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche, di godere dei benefici fiscali è subordinata alla loro iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd). Si tratta di un nuovo registro, istituito con l’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e tenuto presso il Dipartimento per lo Sport.

L’articolo 1 del citato Dlgs n. 36/2021 definisce l’associazione sportiva dilettantistica come “…il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimipica, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39…
Il successivo articolo 10 del medesimo decreto legislativo dispone che la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta dall’associazione sportiva, ai fini dell’applicazione delle varie norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene attraverso l’iscrizione nel citato Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Allo stato attuale, pertanto, l’iscrizione al Rasd è condizione necessaria per godere di benefici fiscali e contributi pubblici. Il registro del Coni non è stato abrogato, ha mantenuto una rilevanza in ambito strettamente sportivo, mentre il nuovo registro ha una competenza in ambito civilistico, fiscale e amministrativo.

In precedenza, al momento in cui si sono svolti i fatti che hanno portato alla pronuncia in esame, la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche era contenuta, principalmente nelle leggi nn. 398/1991, 289/2002 e 128/2004. Sia la precedente che la nuova normativa prevedono diverse agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta, chiaramente, di benefici fiscali che vengono riconosciuti soltanto in caso di rispetto di determinate condizioni da parte dell’ente.

Il caso esaminato dalla Corte di cassazione ha avuto origine da una verifica fiscale, compiuta nei confronti di un’associazione sportiva, finalizzata a verificare l’effettiva attività svolta dall’ente, nonché la sussistenza dei presupposti richiesti per il godimento delle relative agevolazioni.
A seguito di quanto emerso nel corso della verifica, l’Agenzia delle entrate ha emesso un atto di accertamento, ai fini Iva, Ires e Irap, sulla base, principalmente, dei seguenti motivi:

  • l’associazione aveva ottenuto il riconoscimento, ai fini sportivi, solo alla fine del 2009, ma già dal 2007 beneficiava delle agevolazioni fiscali di settore
  • l’ente aveva effettuato prelievi e versamenti bancari violando le disposizioni che stabiliscono, a carico di queste associazioni, l’obbligo di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili, qualora l’importo superi 516,46 euro (articolo 25, legge n. 133/1999)
  • l’ente aveva optato per l’applicazione del regime contabile forfettario (legge n. 398/1991), senza però rispettare i presupposti per l’utilizzabilità di tale criterio. In particolare, per molte spese non era stata documentata la loro inerenza rispetto all’attività svolta; dal rendiconto di fine anno non emergeva la consistenza del patrimonio dell’ente, nonostante un saldo di conto corrente per un importo superiore a 20mila euro; da controlli incrociati con altri enti risultavano ulteriori incongruenze rispetto ai dati dichiarati dall’associazione oggetto di verifica.

Sulla base di questi elementi, l’ufficio ha ritenuto che l’ente svolgesse un’attività di lucro.
In sede contenziosa, l’associazione si è difesa ritenendo che l’iscrizione al Coni fosse un requisito meramente formale e che le altre violazioni commesse non avevano comunque arrecato danno all’erario.

Le osservazioni della parte sono state accolte dalla Ctp di Bergamo (sentenza n. 200 del 18 dicembre 2013), la quale ha ritenuto che la mancata iscrizione nel registro del Coni non era idonea a trasformare l’associazione in una società di fatto avente finalità di lucro. L’appello dell’amministrazione finanziaria è stato, invece, accolto dalla Ctr della Lombardia che, con sentenza n. 3841 del 28 giugno 2016, ha ritenuto legittimi i rilievi dell’ufficio.
I giudici della Corte di cassazione hanno ricostruito l’iter normativo in vigore al momento dei fatti e hanno evidenziato che le norme di favore, stabilite dall’articolo 90 della citata legge n. 289/2002, erano applicabili solo a beneficio delle società e delle associazioni dilettantistiche che avevano già ottenuto il riconoscimento sportivo rilasciato dal Coni. Nel corso del giudizio l’ente ha prodotto solo alcune comunicazioni scritte, intervenute prima della sua iscrizione presso il Coni e che, comunque, erano riferite al presidente dell’ente, quale persona fisica, e non all’ente stesso.

Tenuto conto anche delle altre violazioni commesse dall’ente e del fatto che alcune spese portate in detrazione non avevano alcuna attinenza con la sua attività (ad esempio, spese di manutenzione per automobili, che non erano né intestate né concesse in godimento all’ente) la suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto “In tema di fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche, l’inosservanza dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999, nel testo “ratione temporis” vigente, comportava, al di là dell’applicazione di sanzioni amministrative eventualmente configurabili, anche la decadenza dalle agevolazioni previste dalla l. n. 398 del 1991”.
Ha, pertanto, respinto il ricorso presentato dall’associazione, con riconoscimento della legittimità dell’operato dell’ufficio.

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