Norme fiscali

Consulta: confisca transnazionale, inammissibili questioni su patteggiamento

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’applicabilità della confisca per equivalente prevista nei reati di criminalità organizzata transnazionale in caso di sentenza di patteggiamento.

È quanto stabilisce la sentenza n. 123, depositata oggi, con cui i giudici delle leggi hanno respinto le questioni sollevate dal Tribunale di Arezzo senza entrare nel merito della disciplina. Il procedimento riguardava l’articolo 11 della legge n. 146 del 2006, norma che disciplina la confisca per equivalente nei procedimenti relativi ai reati transnazionali. Il giudice rimettente aveva prospettato un possibile contrasto con gli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, il dubbio riguardava la possibilità di applicare la misura anche quando il processo si conclude con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento. La Consulta, tuttavia, ha ritenuto le questioni inammissibili per un difetto di chiarezza del petitum.

Nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, infatti, il Tribunale aveva sviluppato le proprie argomentazioni partendo dal dubbio che la confisca per equivalente potesse essere disposta anche in caso di patteggiamento. Nella richiesta finale rivolta alla Corte, invece, la questione era formulata in termini opposti, contestando la norma nella parte in cui prevede la confisca soltanto con la sentenza di condanna e non anche con quella di patteggiamento. Una contraddizione che, secondo i giudici costituzionali, impedisce di individuare con precisione l’effettivo oggetto della censura. La Corte ha inoltre evidenziato un secondo motivo di inammissibilità. Il Tribunale di Arezzo operava infatti come giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere su una richiesta di revoca della confisca dopo che la decisione era ormai passata in giudicato. La disposizione contestata era quindi già stata applicata in via definitiva nel giudizio di cognizione e, secondo la Consulta, non ricorrevano i presupposti eccezionali che consentono di superare il principio dell’intangibilità del giudicato. Sul punto la sentenza richiama i precedenti della stessa Corte, contenuti nelle decisioni n. 208 del 2024, n. 147 del 2021 e n. 210 del 2013. La pronuncia lascia quindi immutato il quadro normativo vigente, limitandosi a dichiarare inammissibili le questioni processuali senza affrontare il tema sostanziale dell’estensione della confisca per equivalente alle sentenze di patteggiamento nei procedimenti per reati transnazionali.

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