Economia e Lavoro

Costi attestati da schede carburante:  indeducibili senza chilometraggio

I costi relativi al consumo di carburante non possono essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi, o detratti dall’Iva, se nelle schede carburante non è stato indicato il chilometraggio degli automezzi riforniti. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23291 del 28 agosto 2024, chiaramente in relazione ad una fattispecie verificatasi nel periodo in cui erano operanti le schede carburante.

Prima di esaminare la vicenda processuale oggetto di tale pronuncia, occorre premettere che la disciplina delle schede carburante era contenuta nel Dpr n. 444/1997. L’articolo 1 di tale decreto aveva, infatti, disposto che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.”

Le successive norme dello stesso decreto stabilivano le caratteristiche delle schede carburante e gli adempimenti da osservare sia a cura dell’addetto alla distribuzione del carburante che a cura dell’intestatario del mezzo di trasporto.

In particolare, l’articolo 4 disponeva che l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, doveva annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo.

La scheda carburante era, quindi, un documento idoneo ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.

Dal 2011 l’obbligo della tenuta della scheda carburante è venuto meno per i soggetti, titolari di partita Iva, che acquistano carburante utilizzando pagamenti elettronici.

Dal 2019, per effetto della legge n. 205/2017, l’utilizzo della scheda carburante è definitivamente venuto meno e la possibilità di detrarre l’Iva versata o dedurre il costo sostenuto, ai fini delle imposte dirette, resta subordinata alla circostanza che l’acquisto del carburante sia avvenuto mediante pagamenti tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni, vaglia cambiari).

Queste prescrizioni si applicano a prescindere dall’ammontare della spesa e dal tipo di veicolo interessato.

Contestualmente alla soppressione delle schede carburante è stato introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte dei gestori dell’impianto di distribuzione di carburante.

La vicenda esaminata dalla Corte con la pronuncia in commento ha riguardato due avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2008, nel vigore, pertanto, della disciplina che richiedeva l’utilizzo delle schede carburante.

L’ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato da una società, ritenendo che era stata detratta l’Iva e dedotti dei costi per l’acquisto di carburanti senza che sussistessero i presupposti per la detrazione e la deduzione.

Il problema era emerso in quanto, contrariamente alle prescrizioni riportate nel citato Dpr n. 444/1997, nelle schede carburante esaminate nel corso di una verifica fiscale, non era riportato il chilometraggio dell’automezzo rifornito.

La Ctp di Palermo, con decisione n. 587 del 28 dicembre 2012 ha accolto in parte il ricorso della società, rideterminando i costi sostenuti per l’acquisto del carburante, in un ammontare inferiore a quanto indicato in dichiarazione.

La Ctr della Sicilia, invece, ha accolto integralmente la tesi della società, soprattutto in base alla constatazione che l’ufficio non aveva contestato nel merito la circostanza che la spesa per l’acquisto del carburante fosse stata effettivamente sostenuta, ma ha solo eccepito che le schede carburante prodotte dalla società erano prive dell’indicazione dei chilometri percorsi dal veicolo aziendale.

I giudici della Corte di cassazione hanno rimarcato che in base al regolamento contenuto nel Dpr n. 444/1997, poi abrogato dalla citata legge n. 205/2017, ma comunque applicabile alla vicenda in esame, le schede carburante dovevano contenere la firma di convalida dell’addetto al distributore, apposta all’atto di ogni rifornimento, e l’annotazione dei chilometri percorsi dal veicolo, alla fine di ogni mese o trimestre.

Richiamando il proprio orientamento (Cassazione. n. 16809/2017, n. 24409/2016, n. 25122/2014), la Suprema Corte ha affermato che “…l’osservanza delle previsioni regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di combustibile e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili.”

È stato, pertanto, accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, confermando la legittimità della rettifica del reddito d’impresa dichiarato dalla società.

Occorre segnalare che, negli stessi termini, la Corte si era espressa anche con le ordinanze:

  • n. 9052 del 30 marzo 2023, con la quale si è affermato che il meccanismo basato sulla scheda carburante “…non consente, nemmeno in via interpretativa, di ritenere possibile l’equipollenza, ai fini fiscali, di altri strumenti o procedimenti di registrazione come le fatture…
  • n. 29416 del 21 0tt0bre 2021, con la quale si è affermato che “in tema di imposte dirette ed Iva la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al Dpr n. 444/1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti” (Cassazione  n. 9855 del 2018; Cass. n. 24409 del 2016)”.

Fonte Agenzia delle Entrate

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