Economia e Lavoro

Fisco, si all’accertamento integrativo se sopravvengono nuovi dati

Cassata la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto illegittimo l’ulteriore avviso per il professionista in quanto emesso a pochi giorni dal primo e per lo stesso anno d’imposta

 

 

È pienamente valido (ai sensi dell’articolo 43, terzo comma del Dpr n. 600/1973), l’avviso di accertamento integrativo notificato solo pochi giorni dopo l’avviso di accertamento principale, purché basato su dati non previamente conosciuti dall’ufficio finanziario.

Il fisco dopo aver rideterminato in via sintetica il reddito complessivo del contribuente, quindi, può emettere un altro avviso integrativo se in possesso di nuove informazioni. È quanto ha stabilito Suprema corte, con l’ordinanza n. 10226 del 16 aprile 2024, in accoglimento di un ricorso proposto dall’Amministrazione

I giudici di legittimità hanno chiarito che costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, anche i dati conosciuti dall’amministrazione fiscale nel suo complesso, ma non ancora in possesso dell’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso.

Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte ha evidenziato, in materia di notifica tramite Pec, che il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità in maniera certa in base al principio del raggiungimento dello scopo e della salvaguardia degli atti.

Il caso di specie, la decisione dei giudici di merito e il ricorso in Cassazione

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un professionista un avviso di accertamento con il quale si accertava un maggior reddito di partecipazione non dichiarato in qualità di associato, con una quota pari al 90 per cento, di uno studio legale. L’accertamento seguiva di pochi giorni altri due atti impositivi del Fisco con i quali veniva rideterminato in via sintetica il reddito del contribuente e contestati allo studio legale proventi non dichiarati.

Il contribuente impugnava quindi l’atto di accertamento con il quale gli si contestava un maggior reddito di partecipazione dinanzi la competente commissione tributaria provinciale che rilevava, però, la correttezza dell’operato dell’ufficio finanziario.

Di diverso avviso erano, invece, i giudici di merito di secondo grado, ai quali lo stesso professionista si era rivolto con apposito appello. La corte di giustizia tributaria regionale riteneva che l’atto di accertamento relativo ai redditi di partecipazione fosse in contrato con il disposto di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e procedeva dunque ad annullarlo. Secondo i giudici di appello, infatti, l’atto impositivo in questione, essendo stato emesso solo pochi giorni dopo un altro atto impositivo riferito al medesimo contribuente e concernente la medesima annualità, non poteva di certo fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi e per avvalorare tale conclusione la Corte di secondo grado evidenziava come benché fosse stato qualificato come accertamento integrativo, lo stesso non conteneva alcun riferimento ai nuovi elementi di cui l’Ufficio era venuto a conoscenza.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate ricorreva in ultima istanza dinanzi alla Suprema corte lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, terzo comma, Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 5 del Tuir. A giudizio dell’Amministrazione fiscale, infatti, i due accertamenti con i quali aveva contestato all’associazione professionale un maggior reddito e un maggior valore della produzione e al suo associato un maggior reddito di partecipazione erano stati emessi sulla base di elementi (risultanze di una attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza) non conosciuti al momento della notifica dell’accertamento con cui era stato rideterminato in via sintetica il reddito complessivo del contribuente.

La decisione della Corte di cassazione

Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.

Preliminarmente i giudici romani hanno disatteso le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevate dal contribuente. In particolar modo, per quanto concerne la notifica tramite Pec, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato come la mancanza della firma digitale comporta la semplice nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal Dlgs n. 82/2005 alla sottoscrizione autografa che costituisce requisito dell’atto introduttivo, ma non la più grave fattispecie giuridica dell’inesistenza dell’atto.

Come è stato ricordato con ben due recenti pronunce a Sezioni unite della Cassazione (la n. 22438/2018 e la recentissima n. 6477 del 12 marzo 2024) il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso ma fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa in applicazione dei principi del raggiungimento dello scopo e della conservazione degli atti giuridici. E nel caso di specie non vi era alcun dubbio circa la riferibilità del ricorso ad un Avvocato dello Stato, data dalla circostanza che la notificazione è stata eseguita da indirizzo Pec riferibile all’avvocatura dello Stato e dall’attestazione di conformità sottoscritta dal medesimo avvocato dello Stato.

Passando poi al merito della controversia, la Suprema corte ha chiarito, richiamando anche alcuni propri precedenti conformi sul punto, che “costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell’ art. 43, terzo comma , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633) anche i dati conosciuti da un Ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso.”.

Inoltre, i giudici romani hanno evidenziato come l’articolo 33 Dpr n. 600/1973 , che pone a carico degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza l’obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione delle attività intraprese, non attribuisce al contribuente alcun diritto a non essere ulteriormente oggetto di nuove attività accertative, né consente, in mancanza di un’espressa comminatoria, di dedurre dalla eventuale violazione di tale obbligo una sanzione sul piano della validità di un ipotetico nuovo e ulteriore accertamento, trattandosi esclusivamente di una disposizione volta a regolare, per ragioni di economicità e buona amministrazione, i rapporti tra l’Ufficio finanziario e Guardia di finanza stessa.

In base ai principi ora enunciati, la Corte di cassazione ha rilevato l’erroneità giuridica della pronuncia dei giudici tributari di merito. La Corte di giustizia tributaria, infatti, ha ritenuto semplicisticamente che l’avviso di accertamento relativo ai redditi derivanti al contribuente dall’associazione professionale fosse stato illegittimamente emesso in quanto notificato solo pochi giorni dopo la notifica di altro avviso di accertamento che, per il medesimo anno di imposta, aveva ricostruito con metodo sintetico, il reddito complessivo, escludendo così di fatto che l’atto annullato potesse essere fondato su elementi nuovi e non previamente conosciuti dall’ufficio dell’Agenzia. Ma così operando, ha sottolineato la Cassazione, i magistrati tributari hanno dato rilievo solo al succedersi cronologico dei fatti – redazione del pvc, notifica dell’accertamento sintetico, successiva notifica dell’accertamento integrativo – sebbene non risultasse in alcun modo che detto pvc fosse stato già trasmesso dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle Entrate al momento della notifica dell’accertamento sintetico.

Dunque, concludendo per la piena validità, ai sensi dell’articolo 43, terzo comma del Dpr n. 600/1973, dell’avviso di accertamento integrativo notificato solo pochi giorni dopo l’avviso di accertamento principale, purché basato su dati non previamente conosciuti dall’ufficio finanziario, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassato la decisione dei giudici tributari di secondo grado.

Fonte Fiscoggi

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