Secondo una recente decisione dei giudici di legittimità, elementi come la mancata spendita della denominazione di società sportiva dilettantistica nel sito internet riconducibile alla stessa, il mancato reinvestimento nella società degli utili relativi e conseguiti nel periodo d’imposta accertato, l’erogazione di prestazioni di servizi a costi di mercato, sono elementi che il giudice del merito deve considerare, operando la necessaria “convergenza del molteplice” che impone di analizzare anche in modo complessivo i singoli elementi indiziari. È questo il principio posto dalla recente ordinanza dalla Corte di cassazione del 25 agosto 2025, n. 23826.
Il caso controverso
La controversia in commento originava dalla notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata per recuperare a tassazione imposte dirette e Iva – dovute per l’anno d’imposta 2012 – attesa la natura commerciale dell’attività in realtà esercitata. La società contribuente presentava ricorso che veniva respinto, in prime cure, dalla Ctp di Lucca. Al contrario, l’allora Ctr della Toscana, accoglieva l’appello di parte privata e annullava l’atto impositivo impugnato, ritenendo non dimostrata la “insussistenza dei requisiti per la qualificazione della società quale dilettantistica senza scopo di lucro”.
L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione dolendosi del fatto che i giudici di secondo grado avevano compiuto un esame isolato e decontestualizzato di alcuni indici di rilevanza della natura commerciale dell’attività esercitata dalla società, ignorando completamente una serie di ulteriori elementi probatori che erano stati forniti dalla parte pubblica e valorizzati dalla sentenza di primo grado. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione della Corte di cassazione
Con la decisione in commento i giudici della Suprema corte, evidenziano che “nel caso di specie, il giudice del merito ha preso in esame in modo isolato alcuni elementi, trascurandone arbitrariamente e senza motivazione altri, di poi mancando di operare quella necessaria “convergenza del molteplice” che impone di analizzare anche in modo complessivo i singoli elementi indiziari, così incorrendo in un tipico errore di sussunzione, posto che anche un singolo fatto secondario può acquisire carattere di gravità e concordanza se, invece di essere riguardato in modo atomistico, sia messo in relazione con le altre circostanze di fatto che identificano la fattispecie”.
In particolare i giudici segnalano che la motivazione della sentenza del secondo grado, “estremamente succinta e generica”, omette di considerare una serie di ulteriori elementi risultanti dagli atti del giudizio, quali ad esempio, la mancata spendita della denominazione di società sportiva dilettantistica nel sito internet alla medesima riconducibile (genericamente indicata invece come palestra); il mancato reinvestimento nella società degli utili relativi al 2012; le prestazioni di servizi a costi di mercato ed altri.
Gli stessi giudici concludono affermando che “di tutto questo nella scarna motivazione della decisione impugnata non vi è traccia. Inoltre, anche i singoli elementi indiziari pure considerati, vengono trattati in modo atomistico e decontestualizzato, giungendo a sminuirne la rilevanza senza che venga compiuto un accertamento più complessivo dei fatti da cui desumere la natura commerciale o senza scopo di lucro dell’attività svolta dalla contribuente”.
Brevi osservazioni
In generale in tema di prova presuntiva, quale è quella oggetto di applicazione nel caso in commento, si è da tempo affermato che il giudice è tenuto, ai sensi dell’articolo 2729 cc, ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, rilevante solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
In tal modo sarà possibile articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.
Il giudice del gravame, nel caso in questione, prendeva in esame in modo isolato alcuni elementi, trascurandone arbitrariamente e senza motivazione altri, mancando quindi di operare quella necessaria “convergenza del molteplice” che impone di analizzare anche in modo complessivo i singoli elementi indiziari, cosi incorrendo in un tipico errore di sussunzione, posto che anche un singolo fatto secondario può acquisire carattere di gravità e concordanza se, invece di essere riguardato in modo atomistico, sia messo in relazione con le altre circostanze di fatto che identificano la fattispecie. A quest’ultimo proposito, la Cassazione (ordinanza n. 9178/2018) ha ammesso la censura del ragionamento indiziario condotto per escludere la sussistenza del danno parentale, osservando che “i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento”.
In particolare, i giudici del merito omettevano di considerare una serie di ulteriori elementi, quali:
- la mancata spendita della denominazione di società sportiva dilettantistica nel sito internet alla medesima riconducibile, genericamente indicata invece come palestra
- il mancato reinvestimento nella società degli utili relativi e conseguiti nel periodo d’imposta accertato
- la presenza di un contratto di comodato con altra società, con cui la SSD aveva ottenuto la gestione di spazi all’interno di uno stabilimento balneare con distribuzione alla società comodante del 50% degli incassi così ottenuti
- l’erogazione di prestazioni di servizi a costi di mercato
- il percorso storico di costituzione della Società sportiva dilettantistica, la cui attività era stata svolta negli stessi locali inizialmente da una ditta individuale di natura commerciale, per poi venir trasformata in associazione sportiva dilettantistica la cui attività sarebbe stata trasferita proprio nel 2012 alla neo costituita e omonima Ssd.
In conclusione, i giudici di legittimità confermano che la decisione impugnata, omettendo una corretta applicazione delle regole di valutazione della prova indiziaria, è incorsa in un vizio di sussunzione, espressione con la quale si indica non tanto l’accertamento dei fatti da parte del giudice – che certamente appartiene alla potestà giudicante del “merito” – quanto la valorizzazione di elementi di fatto che appaiono inidonei a trarre le conseguenze giuridiche che vengono affermate dalla decisione del merito stesso. Secondo gli stessi giudici il difetto di sussunzione è il vero e proprio crocevia fra giudizio di fatto e giudizio di diritto, che rileva nella pronuncia di legittimità come vizio della sentenza impugnata e ne consente il sindacato sotto il profilo della violazione e, più in particolare, della falsa applicazione di legge.
