Norme fiscali

Imprese agricole, dal Bilancio 2026 novità in tema di agevolazioni

Con i commi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio per il 2026), vengono modificate delle misure agevolative previste per il settore agricolo. In particolare, sono prorogati alcuni benefici per i cosiddetti imprenditori agricoli professionali (Iap). Inoltre, in tema di redditi fondiari, viene allargata la platea degli impianti fotovoltaici che producono reddito d’impresa tassato nei modi ordinari anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario.

 

Imprenditori agricoli professionali
Il comma 15 proroga anche per il 2026 il regime di agevolazione che, per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da determinate categorie di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, nelle seguenti misure:

  • 100%, per redditi fino a 10mila euro
  • 50%, per redditi superiori a 10mila euro e fino a 15mila euro

Tale agevolazione, introdotta, per il 2017, dal comma 44, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2017, e prolungata, più volte, fino al 2025, mantiene le condizioni di seguito descritte.

È richiesta l’iscrizione alla previdenza agricola e possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), così come definito dall’articolo 1 del Dlgs n. 99/2004, ossia, imprenditore che abbia competenze e conoscenze professionali specifiche e che si dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno per il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, e che ricavi dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale.

Nel calcolare tale importo globale, non si computano una serie di redditi:

  • pensioni di ogni genere
  • assegni ad esse equiparati
  • indennità e somme percepite per espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, viene considerato imprenditore agricolo professionale anche il socio o l’amministratore di società di persone, di capitali e cooperative, che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’ all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

  • nel caso di società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (riferita ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita)
  • per le società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, apportata da parte dell’amministratore a una sola società.

Nel caso di imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di montagna, minacciate di spopolamento, e in altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere portata avanti per assicurare la conservazione o il miglioramento dell’ambiente naturale (definite dall’articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1257/1999), i requisiti di lavoro e reddito sono ridotti al 25 per cento.

Invece, rimane l’impossibilità di poter beneficiare di tale agevolazione per le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative, che, pur possedendo i requisiti di Iap, hanno esercitato l’opzione, prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del Dpr n. 917/986 (Tuir).

Impianti fotovoltaici con moduli a terra
Con il comma 16, modificando l’articolo 5, comma 2-quater, del Dl n. 63/2024, si amplia la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte “eccedente il limite di agrarietà”, sia considerato reddito di impresa e tassato nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario.

In particolare, mentre, finora, tale disciplina di determinazione del reddito eccedente detto limite si applicava a impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, adesso, con la modifica introdotta, si estende agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.

Inoltre, la prova dell’avvenuta installazione è fornita dalla registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (Gaudi).

Il limite di “agrarietà” è stato introdotto dal comma 423, dell’articolo 1, della legge finanziaria 2006, ai sensi del quale la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Il successivo comma 423-bis dispone che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari.

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