L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025 illustra le modifiche apportate dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che recepisce le modifiche recate alla direttiva Iva in tema di “regime di franchigia per le piccole imprese”. La novità del regime di franchigia transfrontaliero è permettere ai soggetti stabiliti all’interno dell’Unione europea di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicazione dell’Iva e senza diritto alla detrazione. Sono inoltre previsti adempimenti amministrativi semplificati. Per aderire al regime i soggetti interessati, previa autorizzazione, sono identificati solo nel proprio Stato di stabilimento.
La circolare spiega, in primo luogo, il regime di franchigia applicato ai soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri dell’Unione europea.
Per tali soggetti l’accesso al regime è subordinato a:
- adempimenti procedurali: invio all’Agenzia delle entrate di una comunicazione preventiva di ammissione al regime transfrontaliero con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX
- verifica dei requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: principalmente, non deve aver superato la soglia annua di volume d’affari fissata da ciascuno Stato di esenzione
- rispetto dei requisiti unionali: deve aver realizzato all’interno dell’Unione un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100 mila euro.
Non possono aderire:
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dall’Unione europea
- i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini Iva ai sensi dell’articolo 35-terdel decreto Iva.
I soggetti passivi stabiliti in Italia che si avvalgono del regime di franchigia transfrontaliero devono comunicare, per ogni trimestre dell’anno civile, l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (oppure l’assenza di tali operazioni) effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.
La circolare precisa che l’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 471/1997).
I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario. Sono, pertanto, ammesse al regime transfrontaliero in Italia le sole persone fisiche soggetti passivi d’imposta.
Per l’accesso sono tenuti, in particolare, al rispetto della soglia nazionale di volume d’affari annuo di 85.000 euro o della minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge di Stabilità 2015. Tale valore deve essere determinato sulla base delle regole dettate dalla direttiva Iva, come illustrate nel documento di prassi.
Qualora tale soggetto sia già identificato in Italia, il numero di partita Iva italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia, ma non anche per l’adempimento, in Italia, degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d’imposta (quali gli acquisti effettuati in reverse charge).
La cessazione del regime di franchigia può essere “volontaria” oppure “obbligatoria”, ciascuna con effetti e decorrenze specifiche.
