Politica

Migranti e Giustizia, nuova tegola. Dubbi Appello di Roma su protocollo Italia-Albania

 

Il dibattito sul protocollo stipulato tra Italia e Albania per la gestione esternalizzata delle procedure relative alle persone migranti torna al centro della scena giuridica europea. A spiegare i nodi più delicati della questione è il professor Paolo Iafrate, avvocato e docente di diritto dell’immigrazione all’Università di Roma Tor Vergata, che sottolinea come il cosiddetto modello di esternalizzazione presenti rilevanti problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. La vicenda nasce dalle ordinanze del 5 e del 17 novembre 2025 con cui la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sulla convalida del trattenimento di una persona trasferita nel Centro di Gjader – un Cpr collocato in territorio albanese ma sotto gestione italiana –, ha deciso di sospendere il giudizio e di rinviare la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il rinvio pregiudiziale, viene sottolineato, solleva dubbi significativi sulla legittimità dell’intero accordo tra Italia e Albania. Il primo nodo riguarda la competenza. La Corte chiede infatti se uno Stato membro possa stipulare un accordo con un Paese extra-Ue per gestire procedure di asilo in un ambito che il diritto europeo regola in maniera sostanzialmente esclusiva. In altre parole, si tratta di stabilire se l’Italia potesse negoziare autonomamente un sistema di gestione delle domande di protezione internazionale fuori dal territorio dell’Unione.

 

Il secondo interrogativo è ancora più sostanziale. Secondo i giudici, trattenere richiedenti asilo in Albania, nei centri di Shengjin e Gjader, equiparati giuridicamente a una zona di frontiera italiana, rischia di alterare il quadro previsto dalle direttive europee. La creazione di una “frontiera artificiale”, infatti, non è contemplata dal diritto Ue. Le procedure accelerate di frontiera sono pensate per i confini esterni dell’Unione, non per territori appartenenti a Stati terzi. Il caso concreto esaminato dalla Corte riguarda un cittadino algerino trasferito a Gjader dopo essere già entrato in Italia. La sua detenzione non è stata convalidata. Secondo la Corte d’Appello, né il protocollo né la legge di ratifica prevedono esplicitamente il trattenimento per chi presenta domanda d’asilo in Albania. Le procedure di frontiera, infatti, si applicano solo a chi arriva direttamente alla frontiera e non a chi è già transitato nel territorio italiano. Per Iafrate il rischio è quello di creare una “zona grigia” giuridica. “Equiparare i centri di Shengjin e Gjader a zone di frontiera italiane – spiega – rappresenta una finzione giuridica che il diritto dell’Unione non contempla”. In questo scenario si ridurrebbero le garanzie di difesa dei richiedenti asilo e verrebbe delegata la tutela della salute a uno Stato terzo i cui standard non sono necessariamente garantiti dal diritto europeo. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, attesa nei prossimi mesi, potrebbe stabilire un principio destinato a incidere profondamente sulle politiche migratorie del continente: l’esternalizzazione delle frontiere è compatibile con lo stato di diritto e con la tutela dei diritti fondamentali sanciti dai trattati? La questione si inserisce inoltre in un dibattito più ampio. L’Unione europea sta lavorando a un nuovo sistema comune per i rimpatri che dovrebbe sostituire l’attuale direttiva del 2008 con un regolamento previsto entro il 2027. Il futuro Regolamento rimpatri (UE 1349/2024) introduce criteri discussi, come la possibilità di trasferire un richiedente asilo in un Paese terzo con cui abbia un legame familiare o nel quale sia semplicemente transitato. Tuttavia, la creazione di centri di rimpatrio fuori dall’Unione non è ancora disciplinata da un atto legislativo immediatamente applicabile.

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