Esteri

Migranti svolta Ue: Corte Ue, possibile esame asilo in secondo Stato se il primo rifiuta

 

Il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo. La Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro che non rispetta il regolamento Dublino III. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue in merito a un ricorso di un tribunale tedesco sulla decisione dell’Italia di non accettare trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento Dublino III.

Alla fine del 2022 l’Italia ha comunicato agli altri Stati membri che, provvisoriamente e salvo eccezioni, avrebbe rifiutato di prendere in carico i richiedenti rientranti nella sua competenza – ricostruisce la Corte -. Un giudice tedesco ha interrogato la Corte di giustizia sulle conseguenze che tale rifiuto può avere sulla ripartizione, prevista dal regolamento Dublino III, della competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale. Esso deve decidere se, nonostante tale rifiuto dell’Italia, la Germania potesse respingere in quanto irricevibile una domanda di asilo di un cittadino siriano e ordinare il suo allontanamento verso l’Italia per il motivo che quest’ultima era competente ad esaminare detta domanda. Il giudice tedesco si chiede, in particolare, se il rifiuto dell’Italia comporti che la Germania diventi competente per l’esame. La Corte constata che lo Stato membro designato come competente in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità rischierebbe di mettere a repentaglio il buon funzionamento del sistema Dublino III. Lo Stato membro in questione rimane quindi, in un primo momento, lo Stato competente. Tuttavia, qualora lo Stato competente abbia accettato la richiesta di presa o di ripresa in carico dell’interessato o, come nel caso di specie, si consideri che l’abbia accettata per il fatto di non avervi risposto, il trasferimento deve, in linea di principio, essere effettuato entro un termine massimo di sei mesi. Quando l’effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di trasferimento è stato concesso, come nella fattispecie, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso. Pertanto, l’esecuzione della decisione di trasferimento deve avvenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva.

 

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o di riprendere in carico l’interessato e la competenza è quindi trasferita allo Stato membro richiedente. Tale trasferimento di competenza avviene indipendentemente dalle cause di questa mancata esecuzione. Di conseguenza, esso ha luogo anche quando il trasferimento dell’interessato non ha potuto concludersi entro il termine a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente, delle procedure di presa e di ripresa in carico. Questo automatismo garantisce che l’interessato abbia effettivo accesso alla procedura di asilo e, quindi, l’effettività del suo diritto fondamentale di richiedere asilo in uno Stato membro.

 

Per porre rimedio a un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente competente, la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro hanno la possibilità di proporre contro quest’ultimo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

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