Norme fiscali

Sentenze-  Dividendi a soggetti non residenti, riflettori sul beneficiario effettivo

 

La Corte di cassazione è tornata sulla clausola del beneficiario effettivo (articolo 27-bis, comma 5 del Dpr n. 600/1973), in merito all’omessa applicazione, in base all’articolo 10, comma 2, lettera a) della Convenzione Italia-Danimarca, della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti, nel 2011, dalla controllata italiana alla socia danese, a sua volta partecipata dalla capogruppo statunitense.

Con la pronuncia in commento la suprema Corte ha disconosciuto in capo alla sub-holding danese la natura di beneficiaria effettiva, individuata invece in capo alla controllante statunitense con conseguente applicazione della ritenuta del 5% in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione Italia-Usa.
La società danese, infatti, non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei dividendi percepiti dalla controllata italiana (“dominion test“), in quanto questi confluivano in una cassa comune; inoltre, la società danese non esercitava in concreto alcuna attività economica, né quella tipica di una sub-holding “pura” e, da ultimo, la direzione effettiva del comparto europeo promanava dalla società statunitense.

Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza n. 32467 dello scorso 12 dicembre 2025.

La direzione provinciale II di Roma dell’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società un avviso di accertamento, con il quale contestava alla predetta società l’omessa applicazione della ritenuta alla fonte, con l’aliquota del 27%, sui dividendi da essa corrisposti nell’anno 2011 alla propria socia danese, a sua svolta partecipata dalla capogruppo statunitense.

Secondo l’assunto dell’ufficio, la società contribuente avrebbe fatto un “utilizzo abusivo” (“treaty shopping“) della Convenzione bilaterale Italia-Danimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, avvalendosi della sub-holding danese come schermo fittizio dietro il quale si sarebbe celata la beneficiaria effettiva dei dividendi corrisposti, da individuare nella capogruppo (“top holding“) americana.

La società italiana contestava la pretesa erariale avanzando ricorso dinanzi alla Ctp di Roma.

Il giudice, riconosciute solo in parte fondate le ragioni da essa addotte, rideterminava nel 5% l’aliquota della ritenuta da operare “a titolo d’acconto” sui dividendi di cui trattasi, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione Italia-Usa del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni, precisando che, qualora tali dividendi non fossero stati sottoposti a tassazione nello Stato americano, avrebbe dovuto riprendere vigore il regime fiscale nazionale della ritenuta con l’aliquota del 27 per cento.

La pronuncia di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Ctr del Lazio, che accoglieva per quanto di ragione il ricorso della contribuente e disponeva che la ritenuta del 5% sui dividendi dovesse essere operata a titolo d’imposta, e non di acconto.

Contro tale ultima pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Cassazione con l’ordinanza n. 32467/2025 in esame, ha rigettato il ricorso e condannato la compagine a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 della Convenzione Italia-Danimarca stipulata il 5 maggio 1999, ratificata con legge n. 170/2002, censurando l’impugnata sentenza per avere la Ctr erroneamente interpretato l’espressione “beneficiario effettivo” contenuta nell’articolo 10 della richiamata Convenzione bilaterale.

La Cassazione ha ritenuto privo di fondamento il motivo così come formulato.
L’articolo 27-bis del Dpr n. 600/1973, norma interna attuativa della direttiva 435/90/Cee (direttiva “madre-figlia”, in inglese “mother-daughter directive”), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 26, comma 2, lettera b), della legge n. 122/2016 prevedeva, al comma 5, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società “figlie” a società “madri” comunitarie a loro volta direttamente o indirettamente controllate da società non residenti in Stati della Comunità europea, a condizione che queste ultime dimostrassero di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime fiscale contemplato dal detto articolo.

Ne consegue, secondo la suprema Corte, che tale ultima disposizione, costituente clausola generale in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, vale come univoco riferimento normativo per legittimare il disconoscimento dell’esenzione dalla ritenuta su dividendi distribuiti da società figlie a società madri residenti nell’Unione europea. Come già affermato (cfr Cassazione n. 16173/2023 e n. 23628/2024), la normativa interna di recepimento della disciplina unionale va letta alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia di Lussemburgo con le cosiddette “sentenze danesi”, in particolare con quella del 26 febbraio 2019, resa in cause riunite C-116/16 e C-117/16, che specificamente attiene alla materia della distribuzione dei dividendi.

Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5, del Dpr n. 600/1973, nella versione vigente “ratione temporis”, spettava alla contribuente, onde potersi avvalere dell’invocata esenzione dall’obbligo di operare la ritenuta sui dividendi corrisposti alla propria controllante danese, dimostrare che quest’ultima fosse stata la beneficiaria effettiva dei detti dividendi.
Non essendo stata offerta una siffatta prova ed emergendo dagli atti di causa una serie di elementi che portavano a individuare nella capogruppo statunitense la “beneficial owner” dell’operazione, doveva applicarsi, al caso in esame, la disciplina contenuta nell’articolo 10 della Convenzione Italia-Usa del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni.

I giudici di secondo grado hanno anzitutto accertato che:

  • la società danese non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei dividendi percepiti dalla controllata italiana (“dominion test“)
  • la società danese non esercitava in concreto alcuna attività economica, né quella tipica di una sub-holding “pura“, non svolgendo “un ruolo di gestione delle partecipazioni societarie detenute” (“substantive business activity test“)
  • la direzione effettiva del comparto europeo promanasse dalla società statunitense e che la società danese fosse un mero schermo interposto fra la controllante statunitense e le controllate europee, strumentale all’elusione impositiva” (“business purpose test“).

In conclusione, la soluzione accolta dal collegio regionale si è posta in linea con il surriferito insegnamento unionale e di legittimità, in quanto l’affermata esclusione della qualità di beneficiaria effettiva in capo alla società “madre” danese scaturisce dall’applicazione dei tre test appena indicati, dei cui esiti viene dato puntualmente conto nella motivazione della sentenza impugnata.

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