Norme fiscali

  Sentenze – L’erogazione del rimborso Iva non ne blocca la sospensione

Con l’ordinanza n. 2140 del 2 febbraio 2026, la Corte di cassazione affronta un’interessante controversia con oggetto un rimborso Iva effettuato dall’Agenzia delle entrate a favore del contribuente nelle more del giudizio relativo alla sospensione dello stesso. I giudici affermano, tra l’altro, che l’erogazione del rimborso non implica la rinuncia a sostenere la legittimità della sospensione e non priva l’Amministrazione dell’interesse a ottenere una decisione favorevole, né elimina la materia del contendere “che presuppone l’assenza di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e, soprattutto, il consenso delle parti sulla sopravvenuta irrilevanza della controversia”.

 

L’oggetto di lite

La controversia in commento origina dalla notifica da parte dell’Agenzia di un provvedimento di sospensione di un rimborso Iva a credito relativo al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2015, per un ingente importo, sul presupposto dell’esistenza di numerosi carichi tributari pendenti in capo alla società per azioni richiedente il rimborso. Il provvedimento veniva adottato in applicazione dell’articolo 23 del Dlgs n. 472/1997.

La misura cautelare veniva impugnata dalla società innanzi alla allora Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva, ritenendo illegittima la sospensione per vizio procedimentale. L’Agenzia interponeva appello e nelle more del giudizio provvedeva a effettuare il rimborso emettendo un atto per il suo riconoscimento, cui seguiva l’accredito sul conto corrente dell’istante.

 

 

Il giudice del gravame della Lombardia, analizzato l’appello pronunciava una sentenza con cui dichiarava l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse ad agire. In particolare, i giudici del secondo grado rilevavano che, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme oggetto di sospensione, l’interesse della parte pubblica non si configurava più come concreto e attuale, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile.

A questo punto, la parte pubblica proponeva ricorso per la cassazione di tale sentenza eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 cpc, 46, 49, 67-bis e 69 del Dlgs n. 546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cpc, assumendo che l’avvenuta erogazione del rimborso non avrebbe comportato la carenza di interesse della stessa e che, comunque, persisteva un interesse dell’ufficio a far dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione, anche ai fini del recupero degli interessi corrisposti alla società.

 

 

La decisione della Cassazione

Con la pronuncia in commento, i giudici di legittimità, dopo aver premesso che “il rimborso costituisce un adempimento dovuto in base alla situazione economica della contribuente, non una manifestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado e quindi, la scelta di procedere al pagamento non implicava alcuna rinuncia a sostenere la legittimità della sospensione, né poteva privare l’Amministrazione dell’interesse a ottenere una decisione favorevole”, hanno affermato che “nel caso di specie, l’Agenzia non ha mai espresso tale volontà, insistendo anzi sulla necessità di una pronuncia nel merito. La CTR ha quindi sostituito la propria valutazione alla volontà della parte, attribuendo al rimborso un effetto estintivo che esso non aveva. È dunque evidente che l’interesse dell’Amministrazione non era venuto meno e che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile”. Gli stessi giudici concludono ritenendo che “la sentenza impugnata, confondendo l’effetto satisfattivo del rimborso con l’estinzione dell’interesse a proseguire la lite, ha applicato in modo scorretto il principio dell’interesse ad agire e deve essere cassata, affinché il giudice del rinvio esamini il merito dell’impugnazione”. Difatti, nel caso specifico, l’Agenzia non aveva mai espresso tale volontà, insistendo anzi sulla necessità di una pronuncia nel merito. Inoltre, la Cassazione afferma altresì che l’esclusione della cessazione della materia del contendere non può sussistere quando residua un contrasto sulla debenza degli interessi, proprio perché tale questione è implicita nella valutazione della legittimità della sospensione.

 

 

Brevi osservazioni

Nella decisione in commento, i giudici di legittimità tornano sul delicato tema degli effetti dell’esecuzione dei rimborsi nel corso del giudizio in attuazione di sentenze immediatamente esecutive rispetto all’atteggiamento processuale della parte pubblica resistente. I giudici di legittimità chiariscono che l’esecuzione del rimborso Iva nel corso del giudizio di appello non determinava il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione a ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento di sospensione.

Ai sensi dell’articolo 100 cpc, l’interesse ad agire non coincide con il mero ripristino della situazione sostanziale, ma si estende all’utilità derivante dall’accertamento giudiziale della correttezza dell’azione amministrativa, quando da tale accertamento possano discendere ulteriori effetti giuridici.

Nel caso specifico, l’Agenzia aveva evidenziato che la declaratoria di illegittimità della sospensione, contenuta nella sentenza di primo grado, era suscettibile di comportare conseguenze economiche concrete: il rimborso non si limitava all’importo del credito, ma includeva gli interessi che l’ufficio riteneva non dovuti ove la sospensione fosse stata riconosciuta legittima.

Si tratta, invero, di un effetto economico e giuridico non meramente teorico, ma incidente sulla sfera patrimoniale dell’Amministrazione, rendendo evidente l’interesse alla pronuncia sul merito. Inoltre, nel caso in commento, la questione relativa alla spettanza degli interessi non risultava “processualmente” nuova, poiché è inscindibilmente connessa alla verifica della legittimità del provvedimento di sospensione.

 

In materia di accertamento della legittimità del fermo amministrativo era già intervenuta la Corte di cassazione affermando che la sospensione costituisce il presupposto per stabilire la debenza degli interessi, i quali hanno natura moratoria ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile e spettano a chi li reclama solo se il ritardo nel rimborso è imputabile all’ufficio. Ne consegue che, ove la sospensione sia ritenuta legittima, il ritardo non è addebitabile all’Amministrazione e gli interessi non decorrono durante il periodo di fermo (Cassazione, pronunce n. 9061/2024e n. 8540/2016).

A riguardo, sempre i giudici di legittimità avevano chiarito che l’interesse dell’Erario a una pronuncia sul merito permane, essendo finalizzato alla determinazione dell’esatto ammontare rimborsabile e, in particolare, alla possibilità di recuperare gli interessi già corrisposti. Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, decisione n. 9061/2024 citata), che ha escluso la cessazione della materia del contendere quando residua un contrasto sulla debenza degli interessi, proprio perché tale questione “è implicita” nella valutazione della legittimità della sospensione. In altri termini, la verifica della sussistenza o dell’esclusione dei presupposti per la sospensione del rimborso sottintende il chiaro interesse finalizzato all’individuazione dell’esatto ammontare rimborsabile.

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