Norme fiscali

Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026

 

Con la risposta n. 173 del 15 settembre 2026 l’Agenzia delle entrate precisa che l’imposta sostitutiva del 15% prevista dalla legge di bilancio 2026 sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti si applica nel limite massimo di 800 euro annui e ai lavoratori che, nel 2026, percepiscono un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50 mila euro.

In particolare, tramite l’interpello è stato chiesto all’Agenzia di chiarire a quale periodo d’imposta debba essere riferita la soglia reddituale di 50 mila euro prevista per poter applicare l’imposta sostitutiva, dal momento che la disposizione di legge non lo indica espressamente.

La norma di favore (articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026) prevede infatti che per “l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento” (con eccezione per il  personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, destinatario di specifiche agevolazioni fiscali).

Inoltre, per espressa previsione della norma, la disciplina si applica “con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000”.

L’Agenzia condivide l’impostazione proposta dal contribuente e afferma che il limite di 800 euro va riferito all’ammontare complessivo annuo dei compensi agevolabili erogati nel 2026 e anche la soglia di 50mila euro deve essere verificata con riferimento allo stesso periodo d’imposta 2026.

I datori di lavoro possono quindi applicare l’imposta sostitutiva del 15% ai compensi riconducibili al trattamento economico accessorio, comprese le indennità fisse e continuative, entro il limite di 800 euro annui, corrisposti ai lavoratori non dirigenziali che nel periodo d’imposta 2026 sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro.

In conclusione, per accedere al beneficio non rileva il reddito percepito negli anni precedenti, ma quello maturato nel 2026, anno cui la misura agevolativa è espressamente limitata.

Fonte Fiscooggi.it

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