Norme fiscali

Verbale di udienza, atto pubblico con la firma del Cancelliere

 

Con decreto n. 1467/2025 dello scorso 30 ottobre, il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto la legittimità del rifiuto eseguito dal Conservatore alla richiesta di trascrizione di un verbale di udienza ai fini dell’accettazione di eredità, poiché titolo non idoneo, come previsto dagli articoli 2657 e 2699 cel codice civile e dall’articolo 57 del codice di procedura civile.

Evoluzione processuale
La vicenda trae origine dal rifiuto eseguito dal Conservatore di Pescia alla richiesta di trascrizione di un verbale d’udienza ai fini di un’accettazione di eredità.
Presentata la formalità, il 3 luglio 2025, il Conservatore l’ha rifiutata poiché il provvedimento non poteva qualificarsi come atto pubblico, in quanto non redatto dal pubblico ufficiale appositamente autorizzato.
Il 16 luglio 2025 la parte reclamante ha presentato formale istanza al Cancelliere, affinché provvedesse alla sottoscrizione del verbale, quest’ultimo ha rigettato la richiesta perché non presente al momento della redazione del provvedimento.
Pertanto, l’istante ha proposto reclamo al Tribunale di Pistoia deducendo che:

  • costituisce, ormai, prassi consolidata l’assenza del Cancelliere durante le udienze civili e che nel caso concreto l’accettazione di eredità era avvenuta direttamente di fronte al magistrato, il quale aveva provveduto a sottoscrivere digitalmente il verbale
  • di conseguenza, detto provvedimento costituirebbe titolo idoneo per perfezionare la richiesta, trattandosi di atto pubblico (ex articolo 2699 cc), né l’assenza del cancelliere potrebbe inficiare la validità anche alla luce dell’articolo 57 cpc.

Con proprie memorie la Conservatoria ha confermato la propria posizione, ribadendo l’inidoneità del titolo ai fini della trascrizione.

La pronuncia del Tribunale di Pistoia
Il Collegio, con proprio decreto, ha rigettato il reclamo del ricorrente condividendo a pieno le argomentazioni sostenute dal Conservatore, precisando come quest’ultimo possa ricusare di ricevere le note e i titoli, solamente nelle ipotesi tassative previste dall’articolo 2674 cc e, tra queste, rientra, certamente, la circostanza in cui l’atto negoziale presentato non sia un atto pubblico, una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate giudizialmente, secondo quanto previsto dall’articolo 2657 cc.

In particolare, il giudicante sottolinea come “il verbale d’udienza costituisca atto pubblico ai fini della trascrizione, solo ove redatto dal cancelliere quale unico pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove è formato”.
Correttamente, dunque, il Conservatore dei registri pubblici ha rifiutato di trascrivere l’atto di accettazione di eredità, “ritenendolo privo dei requisiti di forma necessari in via tassativa per la trascrizione, in quanto atto non redatto dal Cancelliere quale pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, e sul quale unico incombono, nel caso di ricezione di atto negoziale coinvolgente diritti immobiliari, gli obblighi di legge relativi per l’appunto alla trascrizione che, lo stesso, deve curare, ai connessi adempimenti fiscali, e rispetto ai quali univo soggetto suscettibile delle previste sanzioni”.
Riconoscendo, da ultimo, irrilevante l’eccezione sollevata dalla controparte in merito alla prassi ormai consolidata nei Tribunali, circa l’assenza del cancelliere durante le udienze ai fini della relativa redazione del verbale d’udienza, siccome “non può rilevarsi che, ai fini della pubblicità immobiliare, per gli effetti rilevanti che questa riveste nella circolazione dei beni, i soli atti negoziali trascrivibili sono per l’appunto quelli contenuti per quel che qui conta, in atto pubblico, ossia quello ‘atto redatto dal pubblico ufficiale che per legge è chiamato a formarlo e conferirgli pubblica fede fino a querela di falso: per i verbali di udienza solo cancelliere  equiparato e non il giudice”.

Osservazioni
Con tale pronuncia il Tribunale di Pistoia si è soffermato ad analizzare, in maniera puntuale, la circostanza in cui il verbale di udienza può essere qualificato come atto pubblico ai fini della relativa trascrizione nei Pubblici registri immobiliari.
Infatti, “atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” (articolo 2699 cc).
Pertanto, occorre che il documento venga redatto e sottoscritto da un pubblico ufficiale appositamente autorizzato che, nel caso di verbale di udienza, non può che essere il Cancelliere come espressamente previsto dall’ex articolo 57, comma 2, cpc “egli assiste il giudice in tutti gli atti de quali deve essere formato processo verbale”.
Non risultando sufficiente la mera sottoscrizione da parte del giudice, il quale, in realtà, “si limita a vistare il verbale, che non redige personalmente, quantomeno ai fini della qualificazione dello stesso in termini di atto pubblico trascrivibile, in quanto per legge a ciò non autorizzato n relazione alla previsione di un pubblico ufficiale, per l’appunto il cancelliere per legge individuato quale unico titolato a redigerlo”.

In conclusione, il Conservatore dei Pubblici registri immobiliari in caso di richiesta di trascrizione di un verbale di udienza privo della sottoscrizione da parte del Cancelliere correttamente può rifiutare la formalità, risultando lo stesso titolo non idoneo.

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