La Corte di cassazione ha recentemente confermato che la detrazione Iva per i consorzi pubblici è possibile solo se le operazioni hanno natura commerciale effettiva e non meramente istituzionale. Con la stessa ordinanza (n. 24970 del 10 settembre 2025), ha inoltre ribadito che, in assenza di un accertamento puntuale sui presupposti del credito, si configura l’ipotesi del credito inesistente, con conseguente applicazione del raddoppio dei termini di decadenza previsto dalla legge.
La vicenda giudiziaria
La controversia nasce da un contenzioso con un consorzio regionale, ente pubblico economico strumentale di una Regione: l’Agenzia della entrate aveva notificato un atto di recupero di crediti Iva che il consorzio aveva portato in detrazione e utilizzato in compensazione, ritenendoli indebitamente vantati. Tali crediti derivavano da operazioni connesse a lavori appaltati dal consorzio, per i quali era stata sostenuta e detratta l’Iva senza un effettivo riconoscimento della natura commerciale delle attività svolte.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso promosso dal consorzio, ritenendo legittima la detrazione in virtù della qualifica di ente pubblico economico e soggetto passivo Iva.
L’Agenzia delle entrate ha quindi impugnato tale sentenza, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado, affermando che l’attività del consorzio aveva natura commerciale nella misura in cui fosse esercitata secondo criteri di economicità e finalizzata all’equilibrio gestionale, ritenendo irrilevante che l’ente non perseguisse il lucro o un fine di lucro.
L’Agenzia delle entrate ha quindi presentato ricorso per cassazione contestando la qualificazione del consorzio come soggetto passivo Iva e mettendo in dubbio la legittimità della detrazione dell’Iva in assenza di una verifica concreta sulla natura commerciale delle operazioni oggetto di detrazione.
Le osservazioni della Corte
La Suprema corte di cassazione, con l’ordinanza del 10 settembre 2025, ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello non avesse svolto un necessario e approfondito accertamento circa l’effettiva natura commerciale delle attività svolte dal consorzio e, soprattutto, non si fosse pronunciata sull’inesistenza o meno del credito ai fini Iva.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la detrazione Iva si può riconoscere solo se si tratta di operazioni effettivamente svolte nell’ambito di un’attività commerciale, e che, in assenza di tale requisito, il credito si configura come inesistente ai fini fiscali. In caso di crediti inesistenti, la legge prevede l’applicazione del raddoppio dei termini di decadenza per il recupero delle imposte, estendendo la possibilità di verifica e azione dell’Amministrazione fino a otto anni.
La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte tributaria e ha rinviato la causa a nuovo giudizio, affinché venisse valutato nel merito quanto segue: la reale natura delle attività svolte dal consorzio, distinguendo tra attività istituzionale e commerciale; la sussistenza della qualifica di soggetto passivo Iva per il consorzio; la legittimità della detrazione dell’Iva su quegli acquisti; l’applicazione corretta del termine decadenziale in relazione alla qualificazione del credito come esistente o inesistente.
La Corte di cassazione ha evidenziato come sia imprescindibile distinguere tra attività commerciale — che legittima la detrazione dell’Iva — e attività istituzionale, che non dà diritto alla detrazione. Per fare ciò, è necessario un approfondito accertamento basato su elementi concreti e non soltanto formali o statutari.
La Corte ha perciò richiamato la giurisprudenza consolidata (relativa alla disciplina all’epoca vigente) che definisce “credito inesistente” quello la cui esistenza non può essere confermata né riscontrata attraverso i controlli automatizzati previsti dalla normativa tributaria e che manca quindi di presupposti sostanziali e costitutivi. In questi casi, è obbligatorio applicare i termini di accertamento allungati, mirando a garantire un’effettiva e accurata verifica sulla legittimità del credito vantato.
Non rilevano, per la qualificazione del credito e la possibilità di detrazione, né lo scopo istituzionale né la forma giuridica dell’ente, bensì la presenza di un’effettiva attività economica con scambio a titolo oneroso e la stabilità dei ricavi dalle prestazioni rese. L’assenza di tali requisiti porta alla qualificazione del credito come inesistente, rendendo legittimo il raddoppio dei termini di decadenza e la procedura di recupero ai sensi dell’allora art. 27, comma 16, del Dl n. 185/2008 (oggi confluito nell’art. 38bis del Dpr n. 600/1973).
