Il contribuente che, dopo aver beneficiato delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, concede in affitto i terreni acquistati da meno di cinque anni, decade dal beneficio fiscale, anche se l’affittuario è altra società che opera nel settore agricolo e il cui amministratore unico ha la qualifica di coltivatore diretto.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25135 del 13 settembre 2025.
Alla base della vicenda processuale c’è un atto di acquisto del 2014, in relazione al quale una srl aveva richiesto l’applicazione della tassazione agevolata prevista per la piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4-bis, Dl n. 194/2009).
A seguito di tale richiesta, le imposte di registro sono state versate nella misura di 200 euro ciascuna, mentre l’imposta ipotecaria è stata corrisposta nella misura ordinaria dell’1 per cento.
Al riguardo occorre precisare che la norma sopra richiamata prevede la decadenza dal trattamento di favore nel caso in cui, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’acquirente:
- aliena volontariamente i terreni
- cessa di coltivarli o di condurli direttamente.
Il legislatore, con l’articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 228/2001 ha previsto un’eccezione alla decadenza dall’agevolazione, stabilendo che non si perdono le agevolazioni se il beneficiario aliena il fondo o ne concede il godimento a favore del coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, che esercitino l’attività di imprenditore agricolo (articolo 2135 cc).
Nel caso in esame, si era verificato che, prima che fossero trascorsi cinque anni dall’acquisto, la società aveva concesso in affitto i terreni ad altra srl.
Tenuto conto di tale circostanza l’ufficio ha revocato le agevolazioni recuperando le imposte ordinarie.
A seguito del ricorso della società, la Ctp di Grosseto ha annullato l’avviso di revoca del trattamento agevolativo, mentre, in secondo grado, la Ctr della Toscana, con decisione n. 1406/2021, ha accolto l’appello dell’ufficio.
La società ha incentrato la propria difesa sulla circostanza che il terreno fosse stato concesso in affitto ad altra società che operava nel settore agricolo e che, comunque, era in possesso dei requisiti previsti per godere delle agevolazioni in esame.
A tal proposito, ha richiamato la norma sopra indicata che, come anticipato, prevedeva un’eccezione alla perdita delle agevolazioni per l’ipotesi in cui i fondi vengono concessi a imprenditori agricoli.
Secondo i difensori della società, tenuto conto che, per effetto di norme nel frattempo sopravvenute, si era riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo anche a società agricole, non si verificava la perdita delle agevolazioni in tutti i casi in cui l’affittuario fosse un imprenditore agricolo, a prescindere dal fatto che quest’ultimo fosse coniuge, parente entro il secondo grado o affine entro il terzo grado del soggetto che aveva goduto delle agevolazioni.
La Corte di cassazione ha ribadito il principio ampiamente consolidato in base al quale tutte le norme tributarie che prevedono agevolazioni devono essere interpretate in maniera restrittiva, trattandosi di norme eccezionali (cfr Cassazione nn. 10392/2025, 23692/2020 e 21610/2016).
In particolare, i giudici hanno sottolineato la circostanza che la società, al momento dell’acquisto, aveva chiesto espressamente di avvalersi delle agevolazioni di cui al richiamato Dl n. 194/2009 e che la disposizione di riferimento prevedeva la decadenza, salva l’eccezione di cui si è detto, per l’alienazione volontaria o la cessazione della coltivazione del fondo entro cinque anni dall’acquisto.
Altresì, ha evidenziato che la salvaguardia delle agevolazioni prevista dall’articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 228/2001 opera solo se il fondo viene concesso in affitto a favore del coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, che esercitano attività agricola.
Considerato che “…tali circostanze non ricorrono pacificamente nel caso di specie, in cui la cessione in affitto dei terreni è avvenuta in favore di altro soggetto societario” i giudici hanno condiviso l’orientamento espresso dalla Ctr in merito al fatto che nel caso non sussistevano le condizioni di esenzione dalla decadenza dei benefici fiscali.
Di conseguenza, il ricorso della società è stato respinto ed è stata ritenuta legittima la revoca delle agevolazioni in tema di piccola proprietà contadina.
