Cronaca

Caso Ferragni: giudice, non è stata assolta, da lei pubblicità ambigua

di Francesco Floris

(LaPresse) – Non assolta “nel merito”, ma neppure condannata. L’ultimo e definitivo capitolo della saga giudiziaria di Chiara Ferragni lascia in sospeso il “dubbio” se il cosiddetto ‘Pandorogate’ potesse o meno essere considerata una truffa ai consumatori. È la sintesi delle motivazioni con cui a gennaio il Tribunale di Milano ha prosciolto l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi, dopo aver escluso l’aggravante della “minorata difesa” dal reato di truffa semplice, non più perseguibile per remissione di querela a seguito dei risarcimenti versati dall’imprenditrice per oltre 3,4 milioni di euro alle associazioni dei consumatori Codacons, Adicu e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza. La 38enne e gli altri imputati prosciolti – il suo ex braccio destro Fabio Damato, già manager delle società Fenice srl e The Bond Salad crew srl, e l’ad e presidente di Cerealitalia-ID, Francesco Cannillo – “non sono stati assolti in questo processo”, le “condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite” e “le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”, si legge nelle 59 pagine del provvedimento. Nella sentenza di non doversi procedere il giudice Ilio Mannucci Pacini ha smontato l’aggravante della minorata difesa con cui la Procura di Milano aveva paragonato la vicenda a una manipolazione del mercato in cui “l’inganno” si sarebbe prodotto sulla Rete e spostato poi sui bancali della grande distribuzione organizzata vendendo al pubblico dei beni dopo averlo convinto, o avergli fatto credere, con post e story di Instagram, che l’attività benefica fosse collegata al numero di acquisti. I follower non sono delle “sette”, ha scritto il giudice, e l’idea che sui social media ci sia “una asimmetria informativa” tra chi diffonde il messaggio pubblicitario e l’utente più “penetrante” che nei media tradizionali è falsa, nella misura in cui su questi ultimi “non esiste alcun potere di verifica da parte dei consumatori”. Per il presidente della Terza sezione penale, Ferragni aveva sì 30 milioni di follower ma non è stato provato dalla pubblica accusa che “necessariamente tutti” siano stati “destinatari dei messaggi postati” o che siano stati loro gli acquirenti dei pandori e delle uova di Pasqua. Comunque i social non sono il “primo strumento di comunicazione” che “riesce a raggiungere un numero così ampio di persone”. Il media televisivo è stato per decenni il “principale canale di informazione e di trasmissione di messaggi pubblicitari” e, in alcuni casi, “anche l’unico”. Eppure, ha aggiunto il giudice, non si ha notizia di processi nel nostro Paese in cui l’aggravante della minorata difesa viene contestata a casi di pubblicità ingannevole trasmessa attraverso canali televisivi. Del resto il tribunale ha bocciato l’idea che Internet in generale sia un luogo in cui avviene una truffa e non invece il mezzo con cui sia possibile realizzarla. Se gli “artifici” e i “raggiri” di cui era accusata Ferragni fossero stati da escludere a colpo d’occhio (“ictu oculi”, nel gergo giuridico), il giudice avrebbe affermato un proscioglimento più ampio e favorevole nel merito all’imprenditrice digitale. Tuttavia l’inchiesta della guardia di finanza con i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli, che avevano chiesto di condannare Ferragni a 1 anno e 8 mesi, e i provvedimenti sanzionatori già presi dall’Antitrust prima del processo non permettono di escludere la natura “ingannevole” dei messaggi pubblicitari in cui la 38enne utilizzava il proprio volto per sostenere l’acquisto di un nuovo macchinario per esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing per l’Ospedale Regina Margherita di Torino e fare beneficenza all’associazione Bambini delle Fate. Il contenuto dei comunicati stampa, dei post e delle story pubblicati sui social di Ferragni, conclude la sentenza, contengono “espressioni talvolta anche solo ambigue” e “altre volte” che mettevano in connessione diretta acquisto dei prodotti e campagna benefica, da cui emerge un “quadro quantomeno dubbio” sulla capacità “ingannatoria” di quei messaggi.

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