La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17728 del 1° luglio 2025, ha stabilito che se a seguito di conciliazione giudiziale viene ridotta l’imposta determinata con l’atto impositivo, non viene meno l’aggio di riscossione (e gli interessi di mora) richiesto mediante l’intimazione di pagamento relativa al terzo delle imposte, notificata dopo il ricorso. Al contribuente spetta solamente la restituzione dell’imposta richiesta in eccesso rispetto agli importi conciliati.
La vertenza ha tratto origine dall’impugnativa, da parte di una Spa, di un avviso di accertamento avente natura esecutiva, poiché la società non aveva provveduto, in pendenza di giudizio, a effettuare il pagamento dell’imposta a titolo provvisorio, entro i termini e per le somme prescritte dagli articoli 29 del Dl 78/2010 e 15 del Dpr 602/1973. L’Agenzia delle entrate aveva affidato gli importi da versare a titolo provvisorio all’Agente della riscossione, che aveva notificato alla Spa un avviso di presa in carico, totalmente pagato da quest’ultima entro pochi giorni.
Il giudizio, relativo all’impugnativa dell’avviso di accertamento, è stato dichiarato estinto dalla Ctp di Bologna, a seguito della conclusione di un accordo conciliativo tra le parti, con il quale veniva rideterminata la pretesa impositiva, definendo la relativa controversia.
Successivamente, la Spa ha presentato all’Agenzia delle entrate-Riscossione istanza di rimborso degli “aggi” per la riscossione versati sul presupposto che, per effetto della successiva conciliazione, gli stessi non fossero più dovuti essendo venuto meno il titolo in forza del quale erano stati richiesti e la pretesa fiscale sottostante. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla suddetta istanza, la società ha proposto ricorso dinanzi alla Ctp di Milano, che lo ha rigettato. ritenendo preclusa l’azione di arricchimento senza causa e insussistenti i presupposti di cui all’articolo 38 del Dpr 602/1973. per la presentazione dell’istanza di rimborso, in quanto l’obbligo di pagamento dell’aggio era estraneo all’accordo conciliativo intercorso tra la contribuente e l’Amministrazione. La compagine ha, quindi, presentato ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che, concordando con la prospettazione del Collegio di primo grado, lo ha rigettato.
La vertenza è finita, pertanto, davanti al giudice di legittimità, a seguito di ricorso in Cassazione della contribuente.
L’ordinanza della suprema Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, si interroga se la natura novativa della conciliazione giudiziale, cui consegue l’estinzione della pretesa originaria, determini la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione, che sono accessori alla pretesa e se, in relazione agli aggi, sia configurabile un ingiustificato arricchimento dell’Erario in relazione alle somme rimborsate (imposta e interessi) alla contribuente, in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo.
Premettiamo che, nella disciplina applicabile ratione temporis, l’aggio era strutturato come un meccanismo di finanziamento ordinario dell’intera attività di riscossione, che incentra nel rischio della mancata esazione uno dei suoi principali fattori di costo. Quindi, l’aggio esattoriale ha natura retributiva, e non tributaria, integrando il compenso spettante all’agente della riscossione, senza che tale connotazione muti in ragione del soggetto – contribuente, ente impositore o entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (cfr Cassazione nn. 8714/2020, 41/2019, 1311/2018, 5154/2017, 3524/2018, 24020/2016 e 11230/2013). Pertanto, la determinazione del compenso per la riscossione è sottratta ai limiti imposti dal principio della capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione – nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà e non irrazionalità della scelta legislativa – tanto dei criteri di quantificazione, quanto dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti (cfr Cassazione n. 27650/2020), non essendo irragionevole che una parte del compenso sia comunque posta a carico del contribuente, anche nel caso in cui questi abbia osservato il termine di pagamento della cartella (cfr Cassazione nn. 5154/2017, 1311/2018, 3524/2018 e 27650/2020).
La ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio rappresenta non è, secondo lo stesso giudice di legittimità, venuta meno dal 1° ottobre 2006, con il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio nazionale a Equitalia (cfr Cassazione n. 27650/2020). Peraltro, la novella portata dall’articolo 10, comma 12-quater, del Dl 201/2011, sostituendo il termine “aggio” con il termine “rimborso”, non ha confermato l’interpretazione secondo cui la remunerazione consistente nell’aggio debba comprendere i soli costi effettivamente sostenuti, essendo, comunque, detto rimborso posto “a carico del debitore” per il 51% “in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella” e per la totalità “in caso contrario”: ciò, oltretutto, senza contare che, nell’incessante susseguirsi delle modifiche dell’articolo 17 del Dlgs 112/1999 (sino all’ultima, ex articolo 1, comma 15, legge 234/2021), il portato di detta novella è risultato pressoché immediatamente superato dall’articolo 5, comma 1, del Dl 95/2012 (cfr Cassazione n. 27650/2020).
Inoltre, i principi innanzi esposti, ben lungi dall’essere in alcun modo revocati in dubbio, trovano espressa conferma nella sentenza della Corte costituzionale 120/2021. È ben vero, infatti, che questa pronuncia contiene un monito al legislatore (al quale ha rimesso il quomodo del necessario intervento risolutivo, cfr Corte costituzionale n. 46/2025) per la riforma dei compensi di riscossione. Ma è altrettanto vero che il ragionamento alla stessa sotteso poggia proprio sul presupposto della natura retributiva di tali compensi, quale remunerazione, nondimeno, del servizio riscossivo nel suo complesso, e non già quale retribuzione corrispondente alle singole attività compiute dall’agente della riscossione in ciascun procedimento (cfr Cassazione n. 10809/2023).
Dall’aggio alle “quote” a carico del debitore
A mente del monito contenuto nella citata sentenza della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha, in effetti, trovato estrinsecazione nella modifica dell’articolo 17 del Dlgs 112/1999 a opera dell’articolo 1, comma 15, della legge 234/2001, che ha tendenzialmente fiscalizzato gli “oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”, stabilendo il principio per cui “l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”. Quindi, a partire del 1° gennaio 2022, sono eliminati gli oneri di riscossione stabiliti a carico del debitore dal “vecchio” articolo 17, fermo tuttavia che il bilancio dello Stato si alimenta delle “quote” (poste attive) indicate nelle varie lettere del comma 3 del novellato articolo 17, come le spese correlate all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte di Ader o quelle relative alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Il caso particolare
Premessi, quindi, i riferimenti normativi e giurisprudenziali sull’”aggio”, la Cassazione ritiene, per il regime vigente ratione temporis, legittima la notifica dell’intimazione di pagamento contenente anche la richiesta di pagamento dell’aggio, in quanto basata su di un titolo (l’avviso di accertamento avente natura esecutiva) di per sé idoneo a legittimare l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio. Ma – si domanda la Corte di legittimità – quali effetti si producono sulla legittimità della pretesa al pagamento dell’aggio quando, in giudizio, la suddetta pretesa dell’Amministrazione finanziaria subisca delle modifiche, sia per intervenuta pronuncia giudiziale che per accordo giudiziale, che ne riducano l’importo? Per rispondere a tale interrogativo, il Collegio ritiene rilevanti gli esiti del giudizio dinanzi al quale è stata contestata la legittimità della pretesa impositiva. Ebbene, sotto tale profilo, assume rilievo la disciplina di cui all’articolo 68 del Dlgs 546/1992, che stabilisce come deve essere regolata la pretesa dell’Amministrazione in relazione agli esiti dei giudizi di merito. In particolare, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (cfr Cassazione, sezioni unite, nn. 758/2017, 740/2019 e 13445/2012).
Nella vicenda in esame, la conciliazione giudiziale – successiva alla notifica dell’avviso di accertamento e dell’intimazione, pagata dalla società – ha avuto l’effetto di ridurre la pretesa impositiva: l’effetto di tale accordo giudiziale, dunque, non è stato quello di eliminare in toto la pretesa, ma di definire in via consensuale l’esatto importo dovuto. Non è, dunque, secondo la Cassazione, questione di natura novativa del titolo consensuale intervenuto nel corso del giudizio, ma dell’incidenza dello stesso sulla pretesa originaria e sull’accessorietà a essa dell’aggio richiesto con l’intimazione di pagamento. Per effetto della conciliazione giudiziale, invero, il pagamento eseguito dalla società in forza dell’intimazione di pagamento si mostra solo parzialmente indebito, sicché la stessa ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della detta intimazione, ma solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti in sede di conciliazione giudiziale (cfr Cassazione n. 18916/2023).
Essendo stata, nel caso concreto, l’intimazione di pagamento notificata sulla base dell’impugnato avviso di accertamento, avente natura esecutiva, prima della conciliazione giudiziale, a seguito della quale la pretesa tributaria è stata ridimensionata, rimane – secondo la Corte – dovuto l’aggio per la riscossione per l’intero, traendo lo stesso origine nella violazione dell’obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio, nei termini e secondo le somme prescritte dagli articoli 29 del Dl 78/2010 e 15 del Dpr 602/1973, sul presupposto che debbano porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente della riscossione, preposto all’attivazione della procedura di riscossione coattiva.
Non è, in definitiva, configurabile alcun indebito arricchimento dell’Erario, stante la natura retributiva di tale compenso, quale remunerazione del servizio di riscossione nel suo complesso, non dovendo comprendere i soli costi effettivamente sostenuti ed essendo variabile la misura degli oneri di riscossione posti “a carico” del debitore stabilita dall’articolo 17 del Dlgs 112/1999, in considerazione del momento del pagamento delle somme iscritte a ruolo provvisorio e dei relativi interessi di mora.
