L’INPS dettaglia le regole per le domande di cassa integrazione o integrazione salariale per l’emergenza caldo: tutte le istruzioni caso per caso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la comunicazione dell’Istituto Nazionale di Previdenza. L’INPS – in attesa delle nuove norme in arrivo sul tema – con il messaggio 3 luglio 2025, n. 2130, ha fornito importanti indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo. Queste direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”. Si invita a seguire attentamente le procedure indicate per garantire una corretta valutazione delle istanze.
