Norme fiscali

Il lavoratore “frontaliere” in Italia può rientrare con reddito agevolato

Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n. 209/2023).

Al centro della risposta n. 12 del 20 gennaio 2026, c’è il caso di un lavoratore frontaliere, che, residente all’estero, si reca da anni a lavorare in Italia e ora vorrebbe riportare la residenza nel nostro Paese continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro. Quest’ultimo, inoltre, è lo stesso datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell’espatrio.

In sintesi, la risposta è che il contribuente può accedere al nuovo regime purché la residenza sia stata all’estero nei tempi “allungati” previsti nel caso in cui non cambi il datore di lavoro pre e post trasferimento, in questo caso almeno per sette periodi di imposta, e, ovviamente, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti per il beneficio fiscale.

Frontaliere, ma in rotta verso l’Italia
Nella domanda, il contribuente spiega di essere attualmente residente all’estero e di essere dipendente di una società italiana dal 2016, presso uno stabilimento situato in Italia. Per i primi anni del suo lavoro aveva soggiornato in Italia, ma nel 2018 si è trasferito all’estero iscrivendosi all’Aire e continuando a recarsi quotidianamente in Italia presso il suo luogo di lavoro, anche dopo il trasferimento oltreconfine. Recentemente, ha acquistato un immobile in Italia con l’intenzione di trasferirvi la residenza e chiede quindi se, da frontaliere in Italia, al rientro nel nostro Paese possa accedere al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.

Il contribuente ritiene di sì e anche di soddisfare la condizione legata al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (lettera d) dell’articolo 5 comma 1 del Dlgs n. 209/2023), ma nella risposta questo punto non viene analizzato nel merito poiché estraneo alla trattazione tramite interpello.

La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia entra invece nel merito e risponde positivamente con riferimento alla possibilità del contribuente di applicare, al rientro in Italia, il nuovo regime al reddito di lavoro che produrrà alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per il quale aveva lavorato come frontaliere durante il periodo in cui è stato fiscalmente residente all’estero.

Come già evidenziato in altre risposte, la norma prevede che il nuovo regime possa essere applicato, (in presenza delle condizioni richieste) anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare qui l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro, residente o non residente in Italia, presso cui era stato impiegato all’estero prima del trasferimento (oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo).

In questo caso la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che da tre aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno dello stesso soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

La norma, tuttavia, non pone condizioni riguardo al luogo dove l’attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro in Italia.

Nel caso in esame, il contribuente dichiara di essersi trasferito all’estero a partire dal 2018 e di voler rientrare in Italia a partire dal 2026 per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato all’estero, che coincide anche con il datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell’espatrio.

Quindi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, potrà effettivamente accedere al nuovo regime agevolativo, poiché è rispettato il periodo minimo di pregressa residenza all’estero, in questo caso pari a sette periodi d’imposta.

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