È costituzionalmente legittima la norma che incrementa le imposte a carico degli istituti finanziari per dare copertura al taglio di tributi (nello specifico l’Imu) a beneficio dei cittadini in difficoltà. Il dovere fiscale è infatti ispirato a principi di solidarietà economica e il legislatore gode di un notevole grado di discrezionalità nell’attuare politiche fiscali redistributive, purché nel rispetto della ragionevolezza e del generale principio di capacità contributiva. Sono queste le conclusioni a cui è approdata la Corte costituzionale (nella foto l’Aula delle ‘sentenze’) con la sentenza n. 34 del 21 marzo 2025.
Il sindacato di legittimità costituzionale
Nel 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia sollevava questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva, della disposizione (articolo 2, comma 2, Dl n. 133/2013) che inseriva un’addizionale di 8,5 punti percentuali sull’Ires dovuta dagli enti finanziari, tra cui anche le società di gestione del risparmio (Sgr), per far fronte al mancato gettito derivante dal taglio della rata Imu disposto nel 2013.
Secondo la tesi della società proponente, che si era rivolta ai giudici tributari per ottenere il rimborso dell’addizionale versata, le Sgr avrebbero subìto una discriminazione rispetto agli altri intermediari finanziari. In particolare, secondo la società ricorrente, ciò avverrebbe perché le misure compensative previste dalla medesima disposizione che decrementavano la base imponibile in relazione alle perdite e svalutazioni di crediti non sarebbero state significative per le società di gestione del risparmio. Tale categoria di enti, come noto, svolge attività di raccolta e gestione collettiva del risparmio, ma, a differenza degli altri istituti finanziari, non eroga credito.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, la ratio sottesa alla disposizione sarebbe stata quella di redistribuzione e di riequilibrio dell’imposizione: da un lato alleggerire gli oneri fiscali gravanti sulle fasce più deboli; dall’altro farvi fronte con l’aggravio impositivo temporaneo nei confronti dei soggetti “economicamente più forti”. Sicché, la differenziazione di aliquote sarebbe giustificata, vieppiù nel settore finanziario, ove sussistono riserve di liquidità, “barriere all’entrata” e conseguente limitazione della concorrenza.
La pronuncia della Corte
Per il Giudice delle leggi le questioni di legittimità non sono fondate. Innanzitutto, la Corte ha chiarito che in base al principio di capacità contributiva “tutti” hanno l’obbligo di adempiere ai propri doveri tributari. La violazione del principio di uguaglianza in tale ambito sussiste soltanto laddove “situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando, alla diversità di disciplina, corrispondono situazioni non assimilabili”.
La Costituzione, infatti, non impone una tassazione “fiscale uniforme”, cioè con criteri assolutamente “identici” e “proporzionati” per tutte le tipologie di imposizione tributaria. Appare invece ineludibile il “raccordo con la capacità contributiva”, dovendosi per questa intendere l’idoneità economica del soggetto a far fronte all’obbligazione di imposta. D’altro canto, il legislatore può valorizzare “qualsiasi indice rivelatore di ricchezza” secondo valutazioni a lui riservate, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità.
Conclusioni
La pronuncia in esame si colloca nell’alveo dei precedenti orientamenti secondo cui l’aspetto peculiare nell’interpretazione della capacità contributiva è l’oggetto economico (Corte costituzionale n. 336/1992), ponendo l’accento, peraltro, sulla coerenza logica del tributo. Il presupposto fondante si concreta in esigenze di razionalità ed è ancorato alla fonte produttiva (cfr Corte costituzionale, n. 179/1976). La Corte ribadisce i principi cardine dell’ordinamento tributario, che trovano radice diretta, tra le altre norme, nei precetti stabiliti dagli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.
Sotto un primo profilo, i giudici (a partire dagli anni Ottanta) hanno sempre negato che a parità di reddito debba corrispondere un’identità di aliquota: talune categorie di reddito manifestano una capacità contributiva maggiore, cioè una “più intensa idoneità a concorrere al sostegno della spesa pubblica”. Sotto altro aspetto, il legislatore, nell’individuare indici di capacità contributiva, ha un certo margine di discrezionalità giustificata da ragionevoli motivi di politica economica e redistributiva, ancorché vincolata dalle norme costituzionali che evitano scelte arbitrarie e irrazionali.
Con riferimento al caso specifico esaminato dalla Consulta, le imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario non sono esposte in egual misura, rispetto agli altri imprenditori commerciali, all’alea del mercato. In questo senso gioca un ruolo fondamentale la fissità della domanda: anche in contesti di generale crisi, diviene, quindi, per questi enti, agevolmente sostenibile il sacrificio dettato da un aggravio fiscale, per giunta limitato temporalmente al solo 2013. L’addizionale sull’Ires delle Sgr appare in altri termini coerente con il principio di solidarietà (in quanto diretta a finanziare, per il 2013, l’abolizione di una rata dell’Imu) e in linea con una maggiore attenzione all’interesse fiscale, ovvero alla cosiddetta “ragione fiscale” che la Corte aveva già enfatizzato nella famosa sentenza n. 177/1992.
