Economia e Lavoro

Recesso non pubblicizzato, l’ex socio resta responsabile

Ai fini dell’imputazione dei redditi ai soci delle società in nome collettivo, in occasione della fuoriuscita dalla compagine sociale, all’atto del recesso rileva l’iscrizione presso il Registro delle imprese dell’intervenuta modifica. Lo ribadisce la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 326 dell’8 gennaio 2025.

Sul punto, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento della propria giurisprudenza per cui “il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente – in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota – a richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell’atto costitutivo, o non provi che l’amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata” (cfr Cassazione n. 16871/2022).

Nel caso in esame, il socio uscente non ha adempiuto alla suddetta pubblicità, non avendo posto in essere alcuna formale cessione della propria quota all’altro socio; la cessione delle quote sociali non pubblicizzata nelle forme previste dalla legge risulta inopponibile all’Amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente il dato sostanziale dell’uscita del socio dalla compagine sociale.

Il fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato a un contribuente due avvisi di accertamento, con i quali gli veniva imputato, nella sua veste di socio al 50% della Snc, un maggior reddito ricostruito in capo alla società, recuperato a tassazione, ai fini Irpef per gli anni 2006 e 2007.
Il contribuente ha impugnato gli avvisi innanzi alla Ctp di Treviso deducendo di essere uscito dalla società nel 2003, pur senza aver provveduto alle formalità richieste dalla legge.
La Ctp, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti, ritenendo fornita dal contribuente la prova della propria uscita dalla compagine societaria.

L’ufficio ha proposto ricorso dinanzi la Ctr del Veneto chiedendone l’integrale riforma.
In particolare, ha dedotto che, in mancanza di una formale cessione della quota di partecipazione, non poteva ritenersi che il ricorrente non avesse percepito utili.
La Ctr ha respinto il gravame. Nello specifico, ha ritenuto che il contribuente avesse provato sia “l’uscita dalla società sia lo svolgimento di attività lavorativa ‘in altra e diversa situazione’; considerava, quindi, ‘effettiva e naturale’ l’estromissione del ricorrente dalla società, ‘anche se formalmente non corretta”.

Per la cassazione della citata sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 DPR 917/86 (TUIR) in relazione agli artt. 2285, 2300 e 2193 c.c.”, premettendo, in punto di fatto, che, all’esito di una verifica fiscale nei confronti della società, era emersa la mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni di imposta 2006 e 2007 e la mancata tenuta regolare della contabilità.

Ricostruito, quindi, il reddito imponibile in capo all’ente, lo stesso, per il principio di trasparenza sancito dall’articolo 5 del Tuir era stato imputato al socio persona fisica in proporzione della quota detenuta.

Il contribuente, pur impugnando gli avvisi di accertamento, aveva ammesso di non aver posto in essere alcun atto formale di recesso dalla società e di aver semplicemente comunicato, nel 2004, alla Camera di commercio la cessazione dell’attività lavorativa, in conseguenza di un gravissimo infortunio subito l’anno precedente.
Aveva dichiarato, poi, di aver ceduto solo in via di fatto la propria quota all’altro socio, senza formalizzare la relativa cessione.

L’ufficio ha evidenziato, poi, che il contribuente risultava ancora iscritto, come socio, nei libri sociali. In punto di diritto, quindi, ha ritenuto, in difetto degli adempimenti prescritti dal codice civile, inopponibile al Fisco la cessione di fatto delle quote del contribuente.

I supremi giudici hanno ritenuto fondato il ricorso, così come articolato dalla difesa erariale.
Secondo la giurisprudenza pacifica della Cassazione “in tema di IRPEF, e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente – in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota – a richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell’atto costitutivo, o non provi che l’amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata (cfr Cassazione, pronunce nn. 16871/2022 e 2812/2002).

La perdita della qualità di socio nelle società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota), integrando una modificazione dell’atto costitutivo (per la società in nome collettivo, articolo 2295 cc) è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza (articolo 2300, comma 3, cc –  cfr Cassazione n. 20447/2011).

Tanto premesso, il socio di una società in nome collettivo che abbia perduto tale qualità risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione (ed è appena il caso di rilevare che l’Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale e all’atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone).
L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, che deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto (cfr Cassazione n. 7688/2013).

Nel caso concreto è pacifico che tale onere non sia stato adempiuto dal contribuente, atteso che per espressa ammissione dello stesso non risulta posta in essere alcuna formale cessione della propria quota (50%) all’altro socio.
Di tanto appare consapevole anche la Ctr quando afferma che l’estromissione del contribuente sia stata “effettiva e naturale, anche se formalmente non corretta”.
Da tale premessa, però, la Ctr non fa discendere le giuste conseguenze, ritenendo, in violazione dei principi sopra esposti, opponibile all’Amministrazione finanziaria una cessione delle quote sociali non pubblicizzata nelle forme previste dalla legge.
In altri termini, la Ctr ha ritenuto sufficiente il dato sostanziale (l’uscita del socio dalla compagine sociale) in luogo di verificare se il dato fosse stato pubblicizzato o fosse, comunque, pervenuto a conoscenza del Fisco.
In senso contrario alla conoscenza del dato in capo a terzi milita senza dubbio la circostanza che l’odierno intimato risultasse ancora iscritto nel libro dei soci.

Fonte Agenzia delle Entrate

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