La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni tributarie non si esaurisce nella sola attività negoziale svolta in nome e per conto dell’Ente, ma si estende alla verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti su soggetti formalmente investiti di compiti rappresentativi o gestori. Questo è quanto ha stabilito, in tema di associazioni non riconosciute, la Suprema Corte con la pronuncia n. 5347 del 10 marzo 2026, accogliendo un ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.
Con la a stessa pronuncia i giudici romani hanno chiarito, inoltre, che a fronte della titolarità di cariche all’interno dell’associazione, graverà sull’associato dimostrare e provare l’eventuale riparto interno di competenze e l’effettiva estraneità all’adempimento tributario, non essendo sufficiente la mancata ingerenza nella gestione.
La vicenda processuale
L’Agenzia delle entrate emetteva distinti avvisi di accertamento nei confronti dei responsabili amministrativi e gestori di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd).
Impugnati gli atti impostivi dinanzi ai competenti giudici tributari di merito, gli stessi venivano annullati sul presupposto che la responsabilità personale e solidale ex articolo 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla semplice rappresentanza dell’associazione ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente e i terzi.
I giudici tributari hanno rilevato come i contribuenti, nonostante fossero componenti del consiglio di amministrazione dell’Asd, avevano escluso di aver mai agito in nome e per conto dell’associazione, affermando, al contrario, di non aver mai curato la gestione della associazione, né di aver mai speso il proprio nome in atti di amministrazione, senza che l’ufficio tributario fornisse la prova contraria.
Il quadro normativoL’articolo 38 del codice civile prevede espressamente che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; inoltre, delle obbligazioni stesse rispondono, personalmente e solidalmente, anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.Inoltre, l’articolo 2697 c.c dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi, invece, eccepisce l’inefficacia di tali fatti oppure che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Ai sensi, infine, del successivo articolo 2729 c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti con la precisazione che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
La decisione della Corte
Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.
Secondo i giudici romani, nonostanteper le obbligazioni assunte dall’associazione rispondano personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (articolo 38 c.c.), ciò che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta in materia tributaria è non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari su di esso incombenti. Infatti è necessario verificare in concreto se il rappresentante, pur non essendosi intromesso nell’attività negoziale dell’ente, abbia comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari. Solamente in tal caso, infatti, potrà andare immune da corresponsabilità.
Tale principioera già stato affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 4478 del 23 febbraio 2018.
Proseguendo, i giudici romani hanno chiarito che per quanto l’aspetto formale inerente alla carica ricoperta nell’ambito dell’associazione non riconosciuta non comporti, per ciò solo, la responsabilità per i debiti fiscali, non vengono, meno in ogni caso, i doveri inerenti all’adempimento degli obblighi di natura tributaria, essendo, comunque, necessaria la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari da parte di terzi nell’ipotesi in cui questi non vengano espletati personalmente dagli associati che hanno compiti gestori o di rappresentanza.
Solo con una puntuale e concreta attività di verifica e vigilanza, anche sull’operato di terzi, è possibile andare esenti da responsabilità ai sensi dell’articolo 38 c.c., la cui prova è a carico del contribuente/gestore (articolo 2697 c.c.); infatti deve tenersi conto del principio di vicinanza della prova, tanto più che, in base all’articolo 36, primo comma, c.c., l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate da accordi tra gli associati.
Dunque, in relazione all’adempimento degli obblighi di natura tributaria non è giuridicamente possibile imporre all’amministrazione finanziaria, a fronte di cariche formalmente ricoperte in termini rappresentativi o gestori, un onere della prova che, a ben vedere, può essere assolto solamente da chi sia chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo 38 c.c.
Spetta, quindi, a chi ricopre formalmente compiti gestori o di rappresentanza dell’associazione dimostrare la presenza di un eventuale riparto di competenze interne, tali da consentire di individuare il soggetto preposto all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa tributaria. Rimane comunque ferma, in capo al gestore/rappresentante della società, la necessità di verificare, ad ogni modo, il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, anche se non personalmente adempiute.
La Corte di cassazione ha, infine, chiarito che in tema di prova per presunzioni il giudice, dovendo rendere evidente il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati., Conseguentemente, la decisione è sindacabile in ultima istanza quando il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, anche se sforniti singolarmente di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro interezza e complessità.
