Norme fiscali

Sentenze- Donazione di quote di Srl ai figli: esente se trasferisce il controllo

 

Il regime di favore previsto per i passaggi generazionali delle partecipazioni si applica a condizione che gli aventi causa acquisiscano il diritto di voto nelle delibere sugli utili

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6616/2026, ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di donazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/90 non si applica in caso di trasferimento ai figli della nuda proprietà della quota di partecipazione totalitaria in una Srl, se il donante-usufruttuario conserva il diritto agli utili ed il diritto di voto sulle delibere relative alla distribuzione degli utili.

La vicenda
La vertenza origina da un atto di donazione con cui un soggetto aveva trasferito ai suoi due figli, in parti uguali ed indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale di una Srl. Nello stesso tempo, il donante aveva ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie, l’usufrutto vitalizio sulle quote, inizialmente mantenuto in capo a se stesso. Nell’atto di liberalità veniva espressamente previsto quanto segue: “la donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota legittima e per il supero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione. Per patto espresso si stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all’usufruttuario, anche successivo. L’esercizio del diritto di voto per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari”.

In relazione all’atto di liberalità, i beneficiari avevano richiesto l’applicazione dell’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/1990 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni), obbligandosi contestualmente a mantenere il controllo della società e a non cedere le quote sociali nei cinque anni dalla data dell’atto di donazione, pena la decadenza del beneficio ed il conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi.

Tuttavia, l’ufficio, con apposito avviso di liquidazione, aveva contestato alla parte contribuente il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 3 citato, per mancanza del requisito oggettivo, non avendo il trasferimento determinato il controllo previsto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, ossia il controllo di diritto esercitabile tramite una partecipazione che attribuisca giuridicamente la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

Dopo aver adito il giudice tributario, il contribuente ne usciva vittorioso: infatti, sia la Ctp di Roma, sia la Ctr del Lazio ritenevano nel merito illegittima la pretesa dell’Agenzia delle entrate.

Quest’ultima ricorreva in Cassazione, lamentando che il collegio laziale avesse erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione d’imposta.

La pronuncia della Corte
Nell’accogliere il ricorso della parte pubblica, la Corte di cassazione premette che l’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/1990 dispone che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a del Tuir (Spa, Sapa, Srl, Coop, società di mutua assicurazione, ecc), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Ebbene, come si desume anche dalla conferente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, sentenza della Cassazione n. 7429/2021), le condizioni per l’esenzione prevedono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni in società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ed inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l’esercizio dell’impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Pertanto, è indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di disporre della maggioranza dei voti da esercitare nell’assemblea ordinaria. Cosicché, la disposizione agevolativa contenuta nell’articolo 3 citato vincola la fruizione dell’agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto. Al contrario, se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un controllo di diritto ex articolo 2359 del codice civile, perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell’assemblea ordinaria.

La destinazione dell’utile assume, del resto, particolare importanza in quanto deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o a patrimonio della società incide sui diritti dei soci e sulla struttura finanziaria dell’ente. L’assemblea dei soci può, infatti, deliberare di trattenere gli utili per destinarli a copertura di perdite pregresse o di perdite emerse in bilancio, o di accantonare gli utili a riserva per rafforzare il patrimonio netto o finanziare investimenti futuri, piani di sviluppo, riduzione dell’indebitamento. La scelta di non distribuire utili è, peraltro, legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse della società, divenendo, invece, annullabile se costituisce abuso di maggioranza mediante decisione reiterata di non distribuire utili, senza valide giustificazioni, assunta solo per penalizzare i soci di minoranza o alterare l’equilibrio del contratto sociale.

In sostanza, conclude la Corte, non sussiste il controllo di diritto della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili, poiché la delibera di distribuzione degli utili influisce in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario, sia nei rapporti tra soci e organi sociali.

Da qui l’errore del giudice regionale laziale che, nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell’agevolazione in parola, atteso il mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile.

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