La Corte Ue (nella foto), con la sentenza del 22 gennaio 2026, resa nelle cause C-379 e 380/2024, ha chiarito che la direttiva Iva deroga ad una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi “direttamente necessari”, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente Iva esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
Il ricorrente nel procedimento C‑379/24 era un gruppo di interesse economico, il cui scopo era la creazione di un’infrastruttura comune ai soci per la fornitura di un servizio di pulizia completo negli ospedali, i centri e gli edifici in generale, in cui i soci del gruppo svolgevano la loro attività medica e socio-sanitaria. Il ricorrente nel procedimento di cui alla causa C‑380/24, invece, era una società cooperativa catalana a responsabilità limitata, il cui obiettivo era la creazione di un’infrastruttura comune per la fornitura di una prestazione completa di servizi di pulizia negli stabilimenti e negli impianti dei soci della coop, nei quali questi ultimi esercitavano attività educative quali le scuole materne, le scuole primarie, i collegi, i licei e gli istituti di formazione professionale.
I ricorrenti stipulavano contratti con terzi aventi ad oggetto la gestione del personale da esse assunto. Su tale base, i terzi in parola selezionavano ed assegnavano il personale alle strutture e anche le mansioni, redigevano i cedolini paga, gestivano i rischi, garantivano una formazione adeguata in conformità ai requisiti di legge e fornivano il materiale necessario al compimento di queste mansioni. Tali contratti giustificavano il ricorso al subappalto per l’attività di pulizia con il fatto che i terzi possedevano l’esperienza, le conoscenze e disponevano delle risorse necessarie per garantire la gestione delle prestazioni di servizi di pulizia che i ricorrenti fornivano ai loro membri.
La vicenda amministrativa ed il contenzioso nazionale
A seguito di controlli fiscali, l’Amministrazione tributaria spagnola assoggettava detti enti all’Iva per le operazioni che esse effettuavano, fornendo prestazioni di pulizia ai loro rispettivi soci. Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria l’esenzione prevista dalla legge nazionale sull’Iva non si applicava, in quanto le ricorrenti non avevano fornito direttamente le prestazioni, ma si erano avvalse di imprese esterne che avevano concretamente effettuato una parte sostanziale dei servizi. Il controllo fiscale evidenziava, peraltro, che i servizi di pulizia non erano direttamente ed esclusivamente connessi all’attività esente esercitata dai rispettivi membri degli enti, cosicché l’applicazione dell’esenzione poteva comportare distorsioni della concorrenza. Successivamente, il tribunale economico amministrativo regionale della Catalogna confermava le due decisioni di recupero dell’Iva adottate nei confronti dei ricorrenti, i quali proponevano ricorso dinanzi alla Corte superiore di giustizia della Catalogna.
Questioni pregiudiziali
In tale contesto, il giudice spagnolo, ritenendo la possibile sussistenza di un contrasto tra la normativa nazionale ed il diritto europeo, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia Ue le seguenti questioni pregiudiziali:
- se deroga al significato ed alla finalità comunitaria dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva, una norma nazionale, che prevede l’obbligo che i servizi siano prestati direttamente ed esclusivamente per l’attività esente quando questo requisito della prestazione – pulizia nel settore sanitario e nel settore dell’educazione – è interpretato come non esclusivo per tale settore esente, sebbene sia particolare, tecnico e complesso nella sua organizzazione e configurazione, nonché assolutamente necessario
- se deroga al significato e alla finalità comunitaria dell’esenzione di cui all’articolo della direttiva Iva già menzionato un’interpretazione della normativa spagnola sull’imposta che equipara la non esclusività della prestazione rispetto all’attività alla produzione di distorsioni della concorrenza per negare l’esenzione secondo i limiti comunitari, combinando così i limiti nazionali e comunitari al fine del suo diniego.
La decisione
La Corte di giustizia premette che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva esonera le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza. Tuttavia, i termini con i quali sono state designate le esenzioni Iva di cui all’articolo richiamato devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo è assoggettata a detta imposta. In ogni caso, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni in parola e rispettare i requisiti del principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’Iva.
Ciò posto, gli euro giudici rilevano che, sebbene l’articolo 132, paragrafo 1, lettere da a) a q), della direttiva Iva elenchi operazioni esentate dagli Stati membri, la lettera f) riguarda, più precisamente, prestazioni di servizi che sono, da un lato, effettuate da associazioni autonome di persone a favore dei loro membri che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi e, dall’altro direttamente necessarie a tale attività. Peraltro, sebbene la formulazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva esiga un nesso tra la prestazione di servizi fornita dall’associazione autonoma di persone e l’attività esente dei membri di quest’ultima, tale disposizione non richiede che tali servizi siano servizi specifici che costituiscono un apporto indispensabile a tale attività o a un’operazione precisa. Infatti, è sufficiente che la prestazione di servizi effettuata da tale associazione sia direttamente necessaria per l’esercizio dell’attività esente dei membri di quest’ultima. L’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva è, del resto, conforme alla finalità di tale disposizione, la quale mira ad esonerare dall’Iva talune attività di interesse pubblico, con lo scopo di agevolare l’accesso a talune prestazioni nonché la fornitura di taluni beni, evitando i costi supplementari che deriverebbero dal loro assoggettamento a tale imposta. Dunque, le prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone rientrano nell’esenzione di cui a detta disposizione quando tali prestazioni contribuiscono direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico previste all’articolo 132 della stessa direttiva. Ciò si verifica effettivamente quando i servizi sono abitualmente forniti da una siffatta associazione ai suoi membri in quanto necessari per l’esercizio dell’attività esente.
La Corte conclude sul punto, servizi “generali” come la pulizia potrebbero essere considerati direttamente necessari sia per il settore delle cure mediche sia per quello dell’istruzione, in cui, per di più, esistono requisiti specifici in materia di igiene gravanti sugli operatori di tali settori.
Esenzioni Iva e distorsioni della concorrenza
I giudici comunitari rilevano, inoltre, che, secondo la legge spagnola, l’esenzione dall’Iva prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva è subordinata al requisito che i servizi forniti direttamente ai membri delle associazioni autonome di persone, costituite da persone che esercitano un’attività esente o non imponibile che non dà diritto a detrazione, siano utilizzati direttamente ed esclusivamente ai fini di tale attività e che siano necessari all’esercizio di quest’ultima.
Ciò posto, continua la Corte, al fine di stabilire se l’applicazione dell’esenzione in parola possa provocare distorsioni della concorrenza, il legislatore nazionale può certamente prevedere delle regole che siano facilmente gestite e controllate dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 131 della direttiva Iva, anche al fine di prevenire eventuali frodi, evasioni e abusi.
Pertanto, è proprio l’effetto della normativa spagnola in esame, con la quale il legislatore nazionale intende escludere tutti i servizi forniti da associazioni autonome di persone che possono essere utilizzati anche per attività non esclusivamente connesse all’attività esente che i membri di tali associazioni esercitano.
Inoltre, la finalità dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva consiste nell’evitare che la persona che offre taluni servizi sia soggetta al pagamento dell’imposta mentre è stata indotta a collaborare con altri professionisti attraverso una struttura comune che svolge attività necessarie al compimento di tali servizi. Tale disposizione mira quindi, ad esentare dall’Iva talune attività di interesse pubblico, facilitando l’accesso a talune prestazioni nonché la fornitura di taluni beni, evitando i costi supplementari che deriverebbero dal loro assoggettamento all’Iva.
La Corte conclude, il fatto di negare ad un’associazione autonoma di persone che soddisfa tutte le condizioni previste all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva il beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione per il solo fatto che la prestazione di servizi fornita ai membri di detta associazione è una prestazione di servizi di natura generale che può essere fornita anche ad altre persone, avrebbe l’effetto di limitare l’ambito di applicazione della suddetta disposizione, escludendo dal beneficio dell’esenzione prestazioni fornite da tale associazione ai propri membri, ove tale limitazione dell’ambito di applicazione non è confermata dalla finalità di questa direttiva quale ricordata al punto precedente della presente sentenza.
Per contro, sottolinea in ultima analisi il Collegio di Lussemburgo, una distorsione della concorrenza può verificarsi in caso di abuso ai sensi dell’articolo 131 della direttiva Iva.
Conclusioni
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che deroga a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi direttamente necessari, ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente dall’Iva esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
La norma deve essere interpretata nel senso che osta ad un’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della concorrenza quando i servizi effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri possono, in ragione della loro natura generale, essere utilizzati per una qualsiasi attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.
