La Cassazione, con la sentenza n. 38503 del 27 novembre 2025, ha chiarito che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria – come quelle derivanti da studi di settore o da ricostruzioni induttive – purché tali dati siano vagliati criticamente e, se del caso, corroborati. In particolare, l’elenco clienti‑fornitori, in ipotesi di “evasore totale”, può fungere da documento idoneo a trasferire sull’imputato un onere di controprova.
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva riconosciuto un imputato colpevole del reato omessa dichiarazione Iva, ex articolo 5 Dlgs n. 74/2000, relativamente a un determinato anno fiscale, evadendo la relativa imposta per un ammontare superiore alla soglia di punibilità normativamente prevista. L’imputato proponeva ricorso per cassazione contro la pronuncia del Collegio campano, affidandolo a plurimi motivi di diritto. In particolare, l’imputato lamentava che la soglia di punibilità del reato già menzionato sarebbe stata ritenuta superata dal giudice di merito esclusivamente sulla base di un accertamento induttivo extracontabile, ex articolo 39, comma 2, lettera a) e d‑bis) Dpr 600/1973, fondato sulle rilevazioni dello “spesometro”, senza adeguati riscontri oggettivi e con una inammissibile inversione dell’onere della prova. Inoltre, il condannato eccepiva che la Corte d’appello avesse travisato una prova documentale: nel motivare la decisione, infatti, aveva qualificato come risultanze dello spesometro “integrato” (inteso quale applicativo che, oltre alle comunicazioni Iva, incorpora i riscontri richiesti ai clienti/fornitori tramite questionari con allegazione di fatture, documenti di trasporto, oggetto dell’operazione, scritture contabili e modalità di pagamento) ciò che in atti era il mero “elenco clienti e fornitori” tratto dall’Anagrafe tributaria (cd. spesometro puro), ossia tabelle contenenti, per controparte, il codice fiscale/denominazione, numero di operazioni, imponibile e imposta, come riprodotte nell’avviso di accertamento.
La sentenza della Cassazione
Nel respingere il ricorso, la Corte di cassazione premette che l’articolo 5 Dlgs 74/2000 punisce chi non presenta, pur obbligato, la dichiarazione annuale, quando l’imposta evasa (per ciascuna imposta) superi i 50 mila euro, soglia da verificarsi per singola imposta e non sommando imposte diverse. Tale principio è ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che esige una verifica specifica sul superamento della soglia riferito ad una singola imposta. Inoltre, la suprema Corte ha già avuto occasione di ritenere legittima la condanna penale per il delitto di omessa dichiarazione fondata sullo “spesometro” (cfr. Cassazione, sentenza 50758/2023). L’articolo 39 Dpr n. 600/1973, del resto, consente – in specifiche ipotesi, tra cui quella di omessa indicazione del reddito – di determinare il reddito “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti”, anche prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili ed avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri dell’accertamento “analitico”. Quanto all’Iva, poi, l’articolo 54 Dpr n. 633/1972 ammette la rettifica sulla base di dati e notizie acquisiti, anche tramite anagrafe tributaria, e di presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti). Lo spesometro (articolo 21, Dl 78/2010), continua il Collegio di legittimità, imponeva la comunicazione telematica dei dati delle fatture attive e passive (e, oltre soglia, delle operazioni senza fattura); dal 2017 è stato sostituito dall’invio dei dati fattura e poi, di fatto, soppiantato dalla fatturazione elettronica generalizzata.
Ebbene, nel processo penale il giudice può avvalersi delle risultanze degli accertamenti fiscali – anche induttivi – quali fonti di prova atipiche, fermo restando l’autonoma valutazione ex articolo 192 codice di procedura penale e l’assenza di ogni predeterminazione del peso probatorio. Infatti, come ha già sottolineato la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza del 2023 citata sopra:
- non esiste alcun divieto normativo in tal senso
- l’accertamento induttivo (anche tramite studi di settore) è utilizzabile in penale, come indizio da vagliare criticamente
- l’eventuale giudicato tributario non spiega automatica incidenza nel penale, ma può essere valutato ex articolo 238-bis codice di procedura penale in compatibilità con le risultanze del processo.
Pertanto, i dati dello spesometro – oggi confluiti in sistemi informativi più evoluti – possono assumere valenza probatoria nei reati tributari, specie ove corroborati da ulteriori riscontri (come l’acquisizione delle fatture presso i destinatari o l’incrocio con operazioni passive/crediti Iva, ecc.). Difatti, la Cassazione ha già avuto occasione di ritenere legittima la condanna per omessa dichiarazione fondata sullo spesometro corroborato dall’acquisizione delle fatture presso i destinatari e di affermare che lo spesometro assume valenza probatoria per l’omessa dichiarazione Iva (cfr. Cassazione, sentenza n. 39960/2019). In sostanza, non esiste un divieto in radice di utilizzare lo spesometro in penale; vale, semmai, la regola che esso non è prova legale e richiede la valutazione autonoma e, quando necessario, riscontri coerenti. Quanto precede, del resto, è del tutto compatibile anche con i principi desumibili dalla giurisprudenza sovranazionale, atteso che la presunzione d’innocenza non impedisce l’uso di presunzioni o di indizi ma vieta che si determini una inversione dell’onere della prova o si faccia discendere la responsabilità penale da mere supposizioni (cfr. Corte Ue, sentenza 1° dicembre 2022, resa nella causa C‑512/21).
In questa cornice, la giurisprudenza di legittimità distingue correttamente tra regole tributarie sull’onere probatorio e regole penali: in sede penale non vige alcuna inversione dell’onere della prova; tuttavia, il giudice può utilizzare gli esiti dell’accertamento tributario come indizi e trarne argomenti di prova se (e nella misura in cui) li ritenga attendibili, alla luce delle massime di esperienza e di eventuali riscontri (Cassazione, sentenza n. 14855/2012).
Spesometro ed elenco clienti/fornitori utilizzabili in sede penale
Passando all’altro motivo che ci consta in questa sede, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di riconoscere valenza all’elenco clienti‑fornitori (alimentato dalle comunicazioni “spesometro”), affermando che, specie in ipotesi di “evasore totale”, esso può fungere da documento idoneo a trasferire sul prevenuto un onere di allegazione/controprova, stante l’illogicità di ritenere che una pluralità di terzi indichino costi/ricavi inesistenti verso lo stesso soggetto: non si tratta di trarre “presunzioni tributarie” in ambito penale, bensì di valutare una traccia documentale oggettiva secondo i canoni dell’articolo 192 codice di procedura penale.
Ciò posto, la Cassazione si domanda quali ricadute processuali abbia avuto il riferimento allo spesometro “integrato” laddove, come nel caso di specie, l’accertamento induttivo era fondato sullo spesometro “puro”. In questo senso, la prassi amministrativa e le ricostruzioni dottrinali/giurisprudenziali delineano lo spesometro come strumento previsto dall’articolo 21 Dl n. 78/2010 di mera comunicazione dati fatture (poi evoluto), mentre la versione “integrata” indica, nella prassi accertativa, un arricchimento della base dati originaria mediante questionari ai terzi e acquisizioni documentali (fatture/Ddt/contabilità), così da passare da una lista di operazioni ad un corpus documentale idoneo a riscontro intrinseco ed estrinseco.
Ebbene, secondo la Corte, l’utilizzabilità dei risultati di accertamenti amministrativi non dipende dal “nome” dell’applicativo. In sede penale, infatti, vige l’atipicità dei mezzi di prova; ciò che conta è la tracciabilità del dato alle fatture e la verificabilità difensiva. In presenza di fatture attive/passive (nel caso di specie, esistenti e valorizzate), il riferimento allo “spesometro integrato” pare un mero lapsus descrittivo, che non è decisivo. Infatti, l’accertamento è stato svolto dalla Corte d’appello ed impostato come se l’omessa dichiarazione riguardasse imposte dirette ma la giurisprudenza penale distingue: per l’Iva, rilevano solo costi/fatture passive documentati e l’imposta evasa si determina secondo le regole Iva; per le imposte dirette possono valere criteri differenti.
La decisione dei giudici d’appello, rileva la Cassazione, ha seguito l’approccio proprio dell’Iva, valorizzando le fatture e la differenza tra Iva a debito/credito; così facendo, ha accertato l’intera imposta dovuta ai fini dell’articolo 5 Dlgs n. 74/2000, a prescindere dalla classificazione dell’applicativo. La soglia, infine, è per singola imposta (l’Iva, nel caso attenzionato dai giudici di legittimità) e, in caso di omessa dichiarazione, rileva l’intera imposta dovuta (al netto di eventuali pre‑versamenti). In definitiva, poiché la massa delle fatture attive a fronte delle passive comportava un debito Iva oltre soglia, la fattispecie delittuosa era integrata: e ciò – conclude la Corte – indipendentemente dallo specifico strumento informatico utilizzato per reperire le fatture.
