Norme fiscali

Sentenze- Impugnazione del diniego Iva: spettanza del credito tutta da provare

 

 

In tema di rimborso Iva, il contribuente che impugna il diniego assume il ruolo di attore sostanziale e deve provare la spettanza del credito. L’Agenzia delle entrate, nel contestare tale spettanza, può far valere mere difese anche in appello, senza che tale attività sia preclusa come “nuova eccezione” ai sensi dell’articolo 57, comma 2, Dlgs n. 546/1992. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24837 depositata il 9 settembre 2025, ribadisce il ruolo attivo del contribuente nel giudizio di rimborso Iva e precisa cosa si intende per “mere difese” e “nuove eccezioni” dell’Agenzia delle Entrate.

La vicenda giudiziaria
La contribuente aveva impugnato il diniego espresso dell’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso di un credito Iva relativo al periodo d’imposta 2006. Il ricorso era stato accolto sia in primo che in secondo grado. L’Agenzia delle entrate, però, ricorreva in Cassazione lamentando “la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.”.
Si riteneva la sentenza impugnata censurabile a causa del mancato esame da parte del giudice del merito del profilo relativo alla sussistenza dei presupposti fondanti il credito chiesto a rimborso: secondo parte ricorrente il giudice aveva mancato di verificare se, al momento di presentazione dell’istanza di rimborso, risultasse provata – da parte del contribuente in capo al quale tale onere gravava – la spettanza del credito Iva.

Il decisum della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e rinvia il giudizio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Di seguito i passaggi essenziali della motivazione.
La Corte, dando continuità al proprio costante orientamento, sottolinea che nel giudizio di rimborso Iva “…il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull’Amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale”.
La pronuncia precisa, inoltre, che “costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l’Amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente”.
Viene ribadito il distinguo anche alla luce della più recente giurisprudenza: la Corte precisa che l’articolo 57, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni ‘in senso tecnico’ dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del ‘thema decidendum’; conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria può difendersi dall’impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, poiché il rilievo integra una mera difesa o un’eccezione ‘in senso improprio’, ammissibile in quanto mera contestazione delle censure avanzate col ricorso, non introduttiva di nuovi elementi d’indagine.

La Corte aggiunge ancora: “…il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda; ne discende che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno”.

Osservazioni conclusive
Questa pronuncia fornisce un chiarimento fondamentale in tema di rimborso Iva: il ruolo attivo del contribuente, che deve dimostrare la spettanza del credito fin dalla presentazione dell’istanza, e la potenzialità difensiva dell’Agenzia, che può insistere anche in secondo grado sull’assenza dei presupposti senza che ciò configuri una “nuova eccezione” preclusa.
In sostanza, il principio della Corte tutela il corretto bilanciamento degli oneri processuali e consente all’amministrazione di difendersi efficacemente sull’elemento costitutivo, lasciando spazio invece a preclusioni soltanto per fatti nuovi non dedotti in primo grado.

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