Le somme percepite da un magistrato per l’incarico di presidente di un Collegio consultivo tecnico (Cct) devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non come redditi diversi. Rientrano, infatti, nella disciplina dei rapporti di collaborazione tipici previsti dalla legge per la partecipazione a collegi e commissioni.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 307 pubblicata il 9 dicembre 2025, a un magistrato nominato, con l’autorizzazione della sua Amministrazione di appartenenza, presidente di un Collegio consultivo tecnico di un ente pubblico. Il rapporto è regolato da un contratto di collaborazione autonoma e senza vincoli di subordinazione.
Nella Certificazione Unica 2025, relativa ai redditi 2024, l’ente ha qualificato i compensi erogati al richiedente come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Il magistrato ritiene, invece, che l’attività svolta rientri nella categoria del lavoro autonomo occasionale e che, di conseguenza, il relativo reddito sia riconducibile ai redditi “diversi” disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.
L’Agenzia è di parere diverso. Il ragionamento dell’Amministrazione prende le mosse innanzitutto dall’analisi della norma che definisce le caratteristiche dei redditi che, anche se non formalmente derivanti da rapporti di lavoro dipendente, sono a questi assimilabili e come tali vengono tassati. Stiamo parlando dell’articolo 50 del Tuir. In particolare, la disposizione – comma 1, la lettera b) – include tra i redditi assimilati le indennità e i compensi percepiti da dipendenti per incarichi svolti in relazione alla loro qualifica presso altri datori di lavoro, mentre la successiva lettera c-bis), estende il trattamento fiscale in esame ai cosiddetti rapporti di collaborazione “tipici”, tra cui rientrano espressamente i compensi percepiti per la partecipazione a collegi e commissioni.
La circolare n. 326/1997 ha chiarito che i compensi percepiti da impiegati e funzionari pubblici per incarichi collegati alla loro qualifica sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o dall’Amministrazione di appartenenza. Tuttavia, secondo lo stesso documento di prassi, anche se manca questo collegamento, ma l’attività si svolge in modo continuativo e con compensi periodici, rimaniamo sempre nel campo dei redditi assimilati previsti, in questo caso, dalla lettera c-bis).
Sulla stessa linea la risoluzione n. 2/2009 con la quale l’Amministrazione ha precisato che tra l’altro “non possono ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. L’esame diretto a verificare l’eventuale collegamento tra le prestazioni rese ed i compiti istituzionali del dipendente, ovvero l’oggetto della professione o arte esercitata deve, quindi, essere sempre operato, sia per i rapporti di collaborazione tipici che per quelli atipici”.
In sostanza, i compensi in questione sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se l’incarico è collegato alla qualifica o se il rapporto è di natura collaborativa e continuativa.
Soltanto in via residuale e se mancano i presupposti sopra evidenziati le somme percepite dagli incaricati sono qualificabile come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir.
E non è il caso del magistrato che ha proposta l’interpello.
Il contratto, infatti, prevede durata pluriennale (3-4 anni), per tutta la durata dell’appalto a cui è collegato, e un compenso periodico, quindi, non può essere ritenuto occasionale.
Il regolamento del Cct stabilisce, evidenzia la risposta, che i presidenti possano essere nominati presidenti giuristi senza che vi sia espresso riferimento alla funzione di magistrato nell’ambito del ruolo svolto quale dipendente della pubblica amministrazione. Di conseguenza, i compensi non sono assimilabili a quelli dei dipendenti secondo le previsioni dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Tuir. Ma, trattandosi di partecipazione a collegi e commissioni, lo sono ai sensi della lettera c-bis) che include questo tipo di rapporti.
In definitiva, con la risposta odierna l’Agenzia chiarisce che i compensi percepiti dal magistrato per l’incarico di presidente del Cct devono essere tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. Non sono, quindi, redditi diversi, come ipotizzato dal contribuente, ma somme che rientrano nella disciplina dei rapporti di collaborazione tipici previsti dalla legge.
