Tra le varie novità della legge di Bilancio (legge n. 207/2024) trovano spazio le disposizioni in materia di cinema e audiovisivo (comma 869).
Il comma 869, suddiviso in sette lettere, introduce una serie di modifiche alla legge n. 220/2016 che con le regole di riferimento sul sostegno al cinema e all’audiovisivo. Nello specifico, interviene sugli articoli 12 (in materia di obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo), 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo), 15 (Credito d’imposta per le imprese di produzione), 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta), 26 (contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive), 29 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) e 32 (istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).
Di particolare interesse fiscale sono le modifiche all’articolo 15 e all’articolo 21.
Novità per il credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva
Le lettere c) e d) del comma 869 recano delle modifiche rispettivamente, agli articoli 15 e 21 della legge n. 220/2016 in merito il credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
La lettera c) adotta alcune modifiche al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
In particolare, si stabilisce che il tax credit sia riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Viene in particolare introdotta una possibile maggiore discrezionalità nella modulazione dell’agevolazione riconosciuta sia alle opere cinematografiche sia per le opere audiovisive in quanto per entrambe le tipologie viene previsto che l’aliquota del credito d’imposta non sia più ordinariamente prevista nella misura del 40% ma “nella misura massima del 40%”.
Entrando nel merito, per le opere cinematografiche il decreto ministeriale attuativo dell’agevolazione può prevedere aliquote diverse o prevedere l’esclusione dall’accesso al credito d’imposta per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40%, è possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Invece per quanto riguarda le opere audiovisive, l’aliquota massima del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale o per le opere audiovisive di produzione internazionale. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota, o di esclusione dall’accesso al credito d’imposta per le imprese non indipendenti o per quelle non europee nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
La lettera d) del comma 869, inserisce una modifica nell’articolo 21 della legge n. 220/2016, che elenca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta disciplinati dagli articoli precedenti, rivolti rispettivamente alle imprese di: produzione (articolo 15), distribuzione (articolo 16), esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).
Nello specifico, la modifica apportata dalla legge di bilancio 2025 riguarda il concetto di limite massimo del credito d’imposta onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale. L’indicazione viene ora limitata al credito d’imposta per le imprese di produzione e viene previsto che tale concetto di limite massimo del credito d’imposta onnicomprensivo sia definito prendendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 23-ter del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla n. 214/2011, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
