Norme fiscali

Sentenze-Società sportive dilettantistiche, il riconoscimento formale non basta

 

La qualifica giuridica non abilita in automatico al regime di non imponibilità dei compensi per i collaboratori, ma occorre lo svolgimento effettivo dell’attività

L’iscrizione al Coni e il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir: i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.

A stabilirlo, la pronuncia n. 7217 del 25 marzo 2026 della Corte di cassazione che ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria. I compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
Allo stesso modo, è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.

I fatti di causa
La vicenda traeva origine da un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals nel maggio 2009. Sulla base di tale verbale, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione con cui recuperava a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi per l’anno d’imposta 2008.

La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”. L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.

L’ufficio contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.

La Ctp riteneva l’attività praticata dalla società sostanzialmente simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness; affermava, quindi, che la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e che i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, anche in difetto della prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.

In secondo grado l’appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e quella continuativa delle prestazioni lavorative dei sedici collaboratori. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva considerato irrilevante.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi:

  • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività
    • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
  • violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.

Inoltre, la contribuente invocava l’applicazione della novella legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.

La decisione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica (cfr Cassazione n. 23789/2016). Tra gli elementi evidenziati dalla Corte, il fatto che il giudice d’appello avesse desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi: la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center.

Inoltre, secondo la Corte la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite. Conseguentemente la Ctr, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio – il mancato svolgimento di altra attività da parte dei collaboratori e le modalità di svolgimento delle prestazioni – aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.

Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale, circostanza esclusa dalla Ctr.

La Corte ha, infine, escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.

Per tali ragioni il giudice ha accolto le istanze dell’Agenzia delle entrate, respingendo il ricorso della contribuente.

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